News ITAIl danno non patrimoniale e i limiti ai risarcimenti personalizzati.

Di recente la Corte di Cassazione è ritornata su una questione ormai consolidata in tema di lesione all’integrità psicofisica (c.d. danno biologico), concludendo che il compito del Giudice ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale vada distinto concettualmente in due fasi: la prima, volta ad individuare le conseguenze ordinarie inerenti al pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe subirebbe; la seconda, volta ad individuare le eventuali conseguenze peculiari che si sono, quindi, verificate nel caso specifico. Le prime vanno monetizzate con un criterio uniforme, le seconde con criterio ad hoc scevro da automatismi.

Per i Giudici della Corte se si procedesse ad una personalizzazione del danno non patrimoniale in mancanza di tali circostanze peculiari si porrebbe in essere una duplicazione risarcitoria, cosa non ammissibile considerato che ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite ad un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo tabellare.

Tale orientamento emerge dalla sentenza n. 21939 del 21 settembre 2017, con la quale la Suprema Corte ha accolto il ricorso di una Compagnia di assicurazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma che aveva aumentato il risarcimento del danno subito da un uomo a seguito di un sinistro stradale, ricorrendo al meccanismo della personalizzazione ma facendo riferimento a generiche circostanze che tutti astrattamente potrebbero subire dopo un incidente, senza tuttavia motivare più nel dettaglio la sua decisione.

Per la Cassazione, infatti, ai fini della personalizzazione del danno non patrimoniale forfettariamente individuato (in termini monetari) attraverso i meccanismi tabellari, “spetta al Giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione, in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie emerse a seguito del dibattito processuale, le specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata del danno non patrimoniale assicurata dalle previsioni tabellari”.

In tal modo il Giudice potrà giungere a riconoscere alle vittime, anche importi superiori a quelli previsti dalle consuete tabelle, a condizione che si riesca a fornire prova circa le peculiarità del caso specifico e alla irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale. 
di Graziella Mordà 

CHIAMA ORA!