News ITANews-homepageUltime News Home PageIl confine tra privacy e accertamento di paternità

di Eleonora Bruno

Da tempo si sente discutere della privacy, dapprima, con il D.Lgs. n. 196/2003, successivamente, con il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), tuttavia, ancora oggi, è un tema di non facile interpretazione, che lo vede nuovamente protagonista di una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione.

Con Sentenza n. 8459/2020, depositata il 5 maggio, la Suprema Corte, ripercorrendo alcuni articoli del Codice della Privacy e del GDPR, delinea il confine tra il diritto alla riservatezza dei dati personali ed il diritto azionato per ragioni di giustizia, chiarendo che la paternità può essere accertata dai campioni biologici consegnate dalle Aziende ospedaliere al Consulente Tecnico nominato dal giudice senza violare la privacy.

Il caso vedeva coinvolti il figlio naturale che conveniva in giudizio il padre (deceduto nel corso del giudizio ed al quale succedeva l’erede) al fine di farne accertare e dichiarare la paternità. Il convenuto, resistendo in giudizio, eccepiva e contestava la violazione e la falsa applicazione della normativa interna e comunitaria in materia di privacy, in quanto i dati personali utilizzati per redigere la consulenza tecnica d’ufficio non potevano essere utilizzati nel processo civile poiché rilasciati illecitamente dalla struttura sanitaria che li deteneva.

La Corte, tuttavia, supera l’eccezione affermando che sia la stessa legge conformativa del diritto ad attribuire prevalenza al trattamento dei dati personali, rispetto al diritto di privacy, qualora sia effettuato per ragioni di giustizia. Infatti, il GDPR prevede che, il divieto espresso di “trattare dati personali” non si applica nei casi in cui il trattamento si renda necessario “per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria”.

Richiama, inoltre, anche il Codice della Privacy che, anche se prevede che “in caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento, i dati sono distrutti”, tale disposizione deve essere integrata dalla lettura sistematica delle altre ipotesi previste nel codice, in particolare da quella che consente la conservazione del dato personale in ipotesi di archiviazione obbligatoria ex lege.

Dunque, l’ipotesi di una distruzione automatica dei dati personali al momento della dimissione del paziente o del decesso di questo, trova espresso limite nella stessa legge di protezione dei dati personali, laddove la conservazione del dato risulti funzionale all’accesso alla giustizia.

Ne consegue, dunque, la legittimità di acquisire campioni biologici presso l’ospedale al fine di accertare la paternità naturale.

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