News ITAGuida in stato di ebbrezza: il no della Cassazione alla sospensione della patente durante i lavori di pubblica utilità

Come è noto, l’art. 186 comma 9 bis C.d.S. consente – una tantum – la facoltà di sostituire la pena detentiva e pecuniaria irrogata per guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità. Prevede la norma che, in conseguenza di esito positivo della pena sostitutiva, il giudice fissi una nuova udienza finalizzata a dichiarare il reato estinto e, contestualmente, disponga la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente (irrogata unitamente all’originaria pena detentiva e/o pecuniaria) e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. Tuttavia, sempre sulla base della predetta disposizione, la violazione delle prescrizioni connesse allo svolgimento dei lavori di pubblica utilità comporta che, tenuto conto delle circostanze della violazione, il giudice possa disporre la revoca della pena sostitutiva con ripristino di quella sostituita e della sanzione amministrativa della sospensione della patente e della confisca.

Sull’utilizzo da parte del legislatore del termine “ripristino” si è fondata la difesa di un imputato che, per guida in stato di ebbrezza, era stato condannato a 4 mesi di arresto e 1000 euro di ammenda, pene sostituite con lavori di pubblica utilità, nonché alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per 9 mesi. Ciò che la difesa dell’imputato lamentava era, per così dire, la mancata “sospensione della sospensione della patente”: a parere della difesa, infatti, «l’utilizzo del verbo ripristinare implica necessariamente il pregresso “venir meno” della sanzione amministrativa accessoria … rapportato al momento della pronuncia della condanna con contestuale sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità».

Ebbene, la predetta interpretazione ha trovato il pieno consenso della Suprema Corte che, con sentenza 48330 del 2017 ha accolto il ricorso sulla base del fatto che «il significato del termine “ripristino” utilizzato dal legislatore non può che significare “rimessa in vigore”, “ristabilire”, “riportare ad uno stato precedente” (dall’unione di ri-, di nuovo, e il latino pristinus, anteriore). Il che presuppone che, prima del “ripristino”, l’efficacia della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida inflitta sia stata sospesa».

D’altronde, segnala la stessa Cassazione, qualora così non fosse, l’esito sarebbe paradossale: verosimilmente, infatti, a causa dei lunghi tempi della giustizia, in caso di esito positivo dei lavori di pubblica utilità, il giudice potrebbe ritrovarsi a dover ridurre della metà la durata di una sospensione della patente già pienamente scontata. Trattasi, pertanto, di un orientamento senza dubbio positivo per gli imputati nonché più fedele alla lettera della norma.
di Susanna Gallazzi

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