News ITANews-homepageGli effetti del Covid- 19 sul sistema giustizia: il decreto legge 8 marzo 2020 n. 11.

 di Tina Caforio

L’emergenza sanitaria da COVID-19 ha modificato il nostro modo di vivere e lavorare, nel giro di poche settimane. In questo contesto in rapida evoluzione che ha scosso il Paese, profondamente, il Governo ha dovuto far fronte alle esigenze del sistema giustizia, adottando provvedimenti di regolamentazione dei processi.

Dopo il primo intervento di cui all’art. 10 del d.l. 2 marzo 2020, n. 9, limitato alle zone identificabili coi focolai dell’epidemia, il nuovo interessa l’intero territorio nazionale ed è assai più radicale: si tratta, come noto, del decreto legge 8 marzo 2020 n. 11 (Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria), assunto in pari data, con cui sono state introdotte misure straordinarie ed urgenti in relazione allo svolgimento delle udienze e alla sospensione dei termini nei procedimenti civili, penali, tributari e militari.

Il Decreto introduce un primo periodo, cosiddetto cuscinetto (emergenziale acuto), durante il quale sono rinviate d’ufficio a dopo il 22 marzo 2020 tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti dinanzi a tutti gli uffici giudiziari italiani, con le sole eccezioni espressamente indicate dal decreto (riguardanti procedimenti la cui trattazione ritardata potrebbe recare pregiudizio elencati nell’all’art. 2, comma 2, lett. g) riferito a provvedimenti cautelari relativi alla tutela di diritti fondamentali della persona; non subiranno rinvii quindi le udienze del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio, ovvero le udienze penali  di convalida dell’arresto o del fermo ed affari di analoga urgenza). Oltre al rinvio d’ufficio delle cause, il Decreto ha altresì previsto la sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1, ferme le eccezioni richiamate e relative ai procedimenti non rinviati. Ma non solo.

L’intervento del Governo ha inteso porre rimedio anche agli effetti di questa improvvisa precarietà e repentinità dei differimenti dei giudizi, funzionale al contenimento della diffusione, programmando un secondo periodo riferito ad un arco di tempo più ampio (dal 23 marzo al 31 maggio 2020) in cui è rimesso ai capi degli uffici giudiziari il compito di adottare, sentiti l’autorità sanitaria regionale ed il Consiglio dell’ordine degli avvocati, anche in considerazione dell’evoluzione dell’epidemia, le misure organizzative, comprese quelle afferenti la trattazione degli affari giudiziari, idonee a rispettare le indicazioni igienico-sanitarie del Ministero della Salute per evitare assembramenti e contatti ravvicinati tra le persone all’interno dell’ufficio giudiziario.

L’ultimissimo intervento è reso, poi, dall’attesissimo Decreto “Cura Italia” pubblicato con una edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale in data 17 marzo 2020: il Decreto prevede la proroga fino al 15 aprile 2020 delle misure già adottate di rinvio delle udienze civili, penali e amministrative, con le relative sospensioni dei termini già adottate precedentemente fino al 22 marzo 2020. Per quanto riguarda le carceri, invece, il provvedimento intende assicurare il pieno ripristino della funzionalità degli istituti penitenziari danneggiati in conseguenza dei disordini degli ultimi giorni.

L’intervento del Governo è, nel complesso, dichiaratamente destinato anche all’organizzazione del periodo successivo al periodo emergenziale a regime. Ovviamente la repentinità delle misure adottate e l’imprevedibilità dell’attuale situazione emergenziale, ha dato vita a norme di difficile (e non proprio univoca) interpretazione che hanno spinto l’Organismo Congressuale Forense a richiedere con urgenza norme di coordinamento e di chiarimento.

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