News ITAFurto della carta di credito: in caso di omessa custodia, delle operazioni effettuate dal ladro risponde il cliente

Di Cristina Cordaro

In caso di furto della carta di credito, “affinché l’intestatario della carta non sia chiamato a responsabilità per le operazioni effettuate successivamente al furto, occorre depositare tempestiva denuncia”. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 6751 depositata in data 7 aprile 2016.

Il caso è quello del titolare di una carta di credito che, recatosi in palestra per esercitarvi attività sportiva, ometteva di custodire diligentemente il proprio portafoglio, accorgendosi, soltanto nella giornata successiva che, durante gli allenamenti, qualcuno gli aveva sottratto la carta di credito, effettuando acquisti per il complessivo importo di Euro 1.700.

A fronte di tali operazioni, l’istituto di credito emittente chiedeva ed otteneva un’ingiunzione di pagamento pari al saldo debitore, sul presupposto che, anche ammettendo il furto, l’omessa attivazione del titolare per sospendere l’operatività della carta, non escludesse il diritto della banca di recuperare le somme addebitate.

In sede di opposizione, prima, e di ricorso per Cassazione, poi, il correntista contestava tuttavia la debenza di tali importi, eccependo da una lato, l’illegittimità del comportamento della banca e, dall’altro, la negligenza degli esercenti commerciali che avevano disposto e accettato i pagamenti indebiti.

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte di Cassazione, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Livorno, ha respinto tutte le doglianze espresse dal ricorrente, vittima del furto, ritenendo pienamente legittimo il comportamento della banca che, non avendo ricevuto alcuna richiesta di blocco della carta di credito, aveva dato corso ai pagamenti in favore degli esercenti commerciali presso i quali la carta prepagata era stata abusivamente utilizzata da parte dell’autore del furto nella serata precedente a quella del blocco della carta. Ad avviso del Collegio, infatti, il comportamento del cliente doveva ritenersi gravemente inadempiente delle obbligazioni contrattuali assunte, in quanto, questi, non solo non aveva adeguatamente custodito la carta all’interno della palestra (tanto da subirne il furto), ma neppure aveva verificato il suo perdurante possesso, tanto da essersi accorto del furto solo il giorno successivo e da non aver tempestivamente avvisato la banca dell’accaduto.

Per tali ragioni, considerato il carattere “gravemente colposo” dell’inadempimento, le operazioni effettuate dal momento del furto al momento del deposito della denuncia  risultavano imputabili al titolare della carta, salva in ogni caso la possibilità di fornire la prova della mancata diligenza del soggetto che ha accettato il pagamento.

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