News ITANews-homepageFuga e omesso soccorso in caso di incidente stradale: perché sia reato è sufficiente il dolo eventuale

di Susanna Gallazzi

Con la recente Sentenza n. 3452 del 2019, la Corte di Cassazione ha ritenuto sufficiente il dolo eventuale quale elemento soggettivo idoneo perché si configurino le fattispecie previste dall’art. 189 del decreto legislativo n. 285/1992, confermando invero un orientamento già maggioritario. 

La sopraddetta norma, infatti, rubricata Comportamento in caso di incidente, fornisce una serie di prescrizioni cui deve attenersi l’utente della strada in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, correlando l’eventuale violazione di tali prescrizioni a precise sanzioni amministrative e/o penali.

In particolare, il comma primo prevede l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Ora, la stessa norma distingue due diversi obblighi: il primo, quello di fermarsi, il secondo, quello di prestare soccorso.

Ebbene, chi non ottemperi al primo, in caso di incidente con danno alle sole cose, è soggetto a sanzione amministrativa. 

La pena diviene ben più grave qualora dall’incidente derivi un danno alle persone: oltre alla sanzione amministrativa, infatti, è prevista la reclusione da sei mesi a tre anni per chi non ottemperi all’obbligo di fermarsi, la reclusione da uno a tre anni a chi manchi di prestare assistenza alle persone ferite.

Come evidenziato in capo alla predetta Sentenza, tale norma dà atto di comportamenti lesivi di beni giuridici differenti: colui che non si fermi, infatti, ostacola la necessità di ricostruire le modalità del sinistro e di identificare le persone coinvolte; colui che non presti assistenza viola, invece, il rispetto di principi di comune solidarietà.

In entrambe le situazioni, tuttavia, perché possa dirsi integrata la fattispecie di riferimento, sarebbe sufficiente quale elemento soggettivo il dolo eventuale, da apprezzarsi avendo riguardo alle circostanze fattuali del caso, laddove queste, ben percepite dall’agente, siano univocamente indicative di un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone.

Quanto alla necessità di prestare assistenza, peraltro, il dolo eventuale va valutato in termini di probabilità o anche solo possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso: ciò del tutto prescindendo dalla sussistenza o meno di un effettivo bisogno di aiuto da parte della persona infortunata nonché dall’eventuale tempestivo intervento di soggetti terzi.

Fermo quanto esposto sino ad ora, occorre rilevare che la l. 23 marzo 2016 n. 41 ha introdotto nel codice penale due specifiche agli artt. 589 terFuga del conducente in caso di omicidio stradale – e 590 terFuga del conducente in caso di lesioni personali stradali.

Resta pertanto da comprendere, e in ciò soccorrerà negli anni la Giurisprudenza di legittimità, quale debba essere il rapporto tra tali due nuove fattispecie (rectius, aggravanti) e quanto previsto dal vigente art. 189 del Codice della Strada.

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