News ITAFondo patrimoniale e revocatoria della casa vacanze.

di Rosa Pantone

Il fondo patrimoniale è un vincolo posto dalla famiglia (spesso dai coniugi) su alcuni beni determinati (beni mobili o immobili) i quali andranno a formare un patrimonio separato. I beni del fondo patrimoniale, pertanto, saranno utilizzati per soddisfare i fabbisogni della famiglia quali il mantenimento di quest’ultima, l’assistenza e la contribuzione.

La costituzione del fondo patrimoniale serve, quindi, per proteggere alcuni beni dalla possibilità che un creditore li aggredisca e, pertanto, non possono essere oggetto di pignoramento per debiti diversi da quelli contratti per la famiglia.

La costituzione di un fondo patrimoniale non è obbligatoria per legge e, pertanto, si configura come un atto a titolo gratuito. Proprio per la sua natura, il fondo patrimoniale può essere oggetto di revocatoria; tale azione revocatoria può essere intrapresa dai creditori che dimostrino che la costituzione del fondo patrimoniale sia stata fatta per eludere i creditori medesimi.

Orbene, la Corte di Cassazione – con l’ordinanza n. 2077/2020 – si sofferma sulla possibilità di revocare un fondo patrimoniale (costituito con il consenso del marito) nel quale è stato conferito un immobile usato per le vacanze e costituito da una imprenditrice poi dichiarata fallita.

In particolare, gli Ermellini affermano che la costituzione di un fondo patrimoniale è sempre suscettibile di revocatoria, a meno che le parti non dimostrino, concretamente, l’esistenza di una situazione tale da integrare un “dovere morale” ulteriore rispetto al generico obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia e il poter adempiere a tale dovere solo con l’atto di costituzione del fondo patrimoniale stesso.

Sul punto, la Suprema Corte richiama un già consolidato orientamento secondo il quale “La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un’attribuzione in favore dei disponenti. Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell’art. 64 l. fall., salvo che si dimostri l’esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del ‘solvens’ di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione” (cfr. Cass. n. 29298/2017) e conferma così la revoca del fondo patrimoniale costituito da una casa vacanze per mancanza di prova del suddetto dovere morale.

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