News ITANews-homepageEccesso di velocità su strade di scorrimento urbane: si pronuncia la Cassazione

di Emanuele Terzi

Si parta dal presupposto che la regola generalmente prevista nelle ipotesi di violazione di norme del Codice della Strada prevede, ai sensi dell’art. 14 L. 689/1981 e dell’art. 200 C.d.S., che la relativa contestazione da parte dell’Ufficiale al trasgressore debba essere effettuata immediatamente al momento della violazione, a tutela del diritto di difesa di quest’ultimo. Si parla a tal fine di “contestazione immediata”.

Eccezione a questa regola è la c.d. “contestazione differita” che si rende necessaria ai sensi dell’art 201 C.d.S. qualora per una serie di motivi previsti dal comma 1-bis dello stesso articolo (elencazione non ritenuta tassativa bensì esemplificativa), sia impossibile per l’Ufficiale effettuare la contestazione immediata, giustificando quindi, con apposita motivazione nel verbale, una contestazione, appunto, differita (quella che solitamente si riceve a mezzo raccomandata). Orbene, le violazioni dei limiti di velocità accertati con dispositivi di rilevamento fotografico –“ autovelox” – sicuramente giustificano una contestazione differita della violazione per due ordini di motivi: in primis una contestazione immediata richiederebbe un inseguimento da parte dell’Ufficiale che si ritiene nella maggior parte dei casi ingiustificabile; in secundis è necessario un confronto “numerico” oggettivo tra la velocità tenuta dal presunto trasgressore e il limite di velocità fissato su quel preciso tratto stradale, confronto che richiede necessariamente un accertamento da effettuarsi a posteriori. Chiarito ciò è di fondamentale importanza precisare che gli autovelox non possono essere installati su tutti i tipi di tracciati stradali: nel 2002 il legislatore ha inserito i tracciati urbani di scorrimento nel novero dei tracciati sui quali è ammessa l’installazione di dispositivi di accertamento fissi (autovelox). Non si può comunque parlare di inserimento automatico in quanto l’opportunità dell’installazione del sistema di accertamento fisso è rimessa al libero apprezzamento del Prefetto che decide sulla scorta degli elementi espressamente indicati nel D.L. n. 121/2002, vale a dire il tasso di incidentalità e le condizioni strutturali, plano-altimetriche e il traffico della strada, condizioni che devono essere tali da rendere non possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti dei soggetti controllati. Tale valutazione è insindacabile nel merito.

In questo contesto, a sorpresa, si inserisce una recente pronuncia della Cassazione (II Sez. Civile, sentenza n. 8635/2020) con la quale di fatto si riduce notevolmente la libera valutazione concessa al Prefetto per l’installazione dei dispositivi di accertamento fissi limitando l’installazione di autovelox ai soli tracciati urbani che soddisfano le caratteristiche previste dall’art. 4 del D.L. n. 121/2002. Infatti, secondo gli Ermellini, il legislatore del 2002, nel rinviare alla previsione classificatoria contenuta nel codice della strada, ha vincolato la pubblica amministrazione ai criteri dettati dall’articolo 2, comma 3, del C.d.S. che definisce in modo chiaro e preciso cosa debba intendersi per strada urbana di scorrimento.

In sostanza, sulla scorta del precedente così creato, sembra possibile effettuare ricorso avverso verbali di accertamento di eccesso di velocità qualora la contestazione differita sia dovuta all’installazione di dispositivi di accertamento fissi (o mobili) su tracciati stradali che non rientrano nelle definizioni esaustivamente enucleate dal legislatore nel Codice della Strada all’articolo 2, comma 3.

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