News ITAÈ lecito il rilascio di assegni post-datati?

di Ilaria Di Majo

La Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 24 maggio 2016, conferma il proprio orientamento circa la nullità da cui è viziato l’assegno post-datato e lasciato a garanzia di un credito, ossia quell’assegno a cui, nel momento della sua emissione, viene apposta una data successiva a quella in cui avviene la consegna a colui che ha diritto al pagamento.

Nonostante tale comportamento sia contrario, da sempre, alle norme imperative di cui agli articoli 1 e 2 del R.D. n. 1763/1933, la prassi di emettere assegni postdatati o addirittura in bianco è ancora, ad oggi, molto diffusa, soprattutto nell’ambito dei rapporti commerciali intercorrenti tra privati (pensiamo al frequente caso in cui il conduttore il quale non ha onorato una serie di canoni di locazione), i quali utilizzano tale strumento come escamotage per ottenere lo stesso effetto della cambiale, ossia il differimento del pagamento, senza pagare la relativa imposta dovuta.

Come delineato nella recente sentenza, l’emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia – nel senso che esso viene consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo, medio tempore, nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento – dà luogo ad un giudizio negativo, da parte del giudice, sulla meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti.

Tale giudizio negativo affonda le radici nel criterio della conformità a norme imperative, nell’ordine pubblico e nel buon costume enunciato dall’art. 1343 cod. civ..

Da ciò ne consegue che, qualora il creditore, in possesso di assegno emesso dal debitore a garanzia del credito e post-datato, proceda ad azionare il proprio credito tramite una procedura di ingiunzione di pagamento, il debitore, nel proporre opposizione, potrà eccepire la nullità del patto di garanzia sottostante.

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