News ITANews-homepageDiritto al rimborso del biglietto se lo spettacolo all’aperto viene interrotto per condizioni climatiche avverse.

Di Teresa Calanni Fraccono

L’ordinanza n. 8876/2019 della Corte di Cassazione apre uno spiraglio alla possibilità per i partecipanti a spettacoli all’aperto di ottenere il rimborso del biglietto quando lo spettacolo debba essere interrotto ed annullato, per cause non imputabili all’organizzatore.

La circostanza descritta rimanda agli artt. 1463 e 1464 c.c., i quali prevedono rispettivamente che nelle ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta, non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuto; se invece la prestazione è divenuta solo parzialmente impossibile, l’altra parte ha diritto a una corrispondente riduzione della prestazione da essa dovuta.

In deroga alle previsioni legislative accade invece spesso il contrario, se lo spettacolo viene annullato, dopo l’inizio dell’esecuzione per cause di forza maggiore, il diritto al rimborso viene meno.

Nel caso trattato, l’organizzatore si doleva della condanna al rimborso dei biglietti, in favore di alcuni spettatori, i quali non avevano potuto assistere alla rappresentazione di un’opera lirica, annullata dopo il primo atto, causa maltempo. Il ricorrente, insistendo sull’autonomia contrattuale, riferiva come l’esclusione del rimborso in tali casi fosse stata prevista dal contratto e che, anche a voler escludere l’applicabilità di tale clausola, dovesse trattarsi di un’impossibilità sopravvenuta parziale che può dar luogo solo ad una riduzione del prezzo.

I Giudici di legittimità hanno escluso questa possibilità e fatto leva su due aspetti: uno spettacolo teatrale non può essere considerato obbligazione divisibile ma piuttosto un unicum, di conseguenza non potrà configurarsi l’ipotesi di impossibilità parziale, quanto totale della prestazione; la causa concreta del contratto, quale sintesi degli interessi reali che il singolo contratto è diretto a realizzare è rilevante anche rispetto alle sorti dello stesso, quale criterio di adeguamento. 

Ne consegue quindi che l’impossibilità di eseguire la prestazione (quale una e indivisibile) e l’impossibilità di utilizzo della stessa sono causa di estinzione dell’obbligazione ex art. 1256 c.c.

A parere della Corte, in ragione di quanto sopra, non essendo stato interamente rappresentato lo spettacolo, ne è derivata l’estinzione dell’obbligazione, che se da un lato libera chi è tenuto dall’eseguirla, non consente allo stesso di richiedere o trattenere la controprestazione, con il diritto dell’altro contraente di richiedere la restituzione di quanto pagato.  L’ordinanza in oggetto è al momento un caso isolato, la Corte peraltro non ha avuto l’opportunità di soffermarsi sulla libertà delle parti di determinare il contenuto del contratto, tuttavia l’ordinanza potrebbe rivelarsi il “preludio” di una modifica delle condizioni di acquisto di biglietti per spettacoli all’aperto. 

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