News ITANews-homepageDimissioni annullabili se il lavoratore è sotto stress

di Nunzia Pirro

Con la sentenza n. 30126/18 del 21.11.2018 i Giudici della Corte di Cassazione- Sezione Lavoro, sono stati chiamati a decidere sulla validità delle dimissioni rassegnate dal lavoratore dovute dal contesto lavorativo fonte di stress ed insoddisfazione. Nel caso di specie, il lavoratore, geometra ex dipendente di un Comune- dunque un dipendente pubblico-, agiva in giudizio al fine di ottenere l’accertamento dell’ efficacia della revoca delle proprie dimissioni e/o la declaratoria di invalidità o inefficacia delle stesse per essere state rassegnate in difetto della capacità naturale derivante da un grave stato di stress e turbamento psichico.

La domanda veniva rigettata sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello, posto che le dimissioni non venivano considerate come il frutto di una decisione improvvisa e inconsapevole, rassegnate da un soggetto in un momento di totale esclusione della capacità psichica e volitiva ed in condizioni di incapacità naturale ma l’epilogo consapevole di una condizione di malessere lavorativo che, peraltro, non si era mai tradotta in una denuncia di un comportamento datoriale mobbizzante o illegittimo.

Di tutt’altro avviso è stata la Corte di Cassazione che ha ribaltato il verdetto. Gli Ermellini, infatti, con la sentenza in esame, hanno sostenuto che, in forza della giurisprudenza di legittimità, ai fini della sussistenza di una situazione di incapacità di intendere e di volere (prevista dall’art. 428 cod. civ.), costituente causa di annullamento del negozio, non occorra la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo, invero, sufficiente un turbamento psichico, anche improvviso, transitorio e non patologico, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e facendo così venire meno la capacità di autodeterminazione del soggetto e la consapevolezza in ordine all’importanza dell’atto che sta per compiere. In riferimento alle dimissioni del lavoratore subordinato, spiegano i giudici di legittimità, il relativo accertamento deve essere particolarmente rigoroso, in quanto le dimissioni, comportano la rinuncia del posto di lavoro, bene protetto dagli artt. 4 e 36 Cost., sicché occorrerebbe accertare che da parte del lavoratore sia stata manifestata in modo univoco l’incondizionata e genuina volontà di porre fine al rapporto stesso. E, laddove il giudice accerti l’incapacità naturale del lavoratore, il diritto a riprendere il lavoro retroagirebbe al momento della domanda.

Dunque la Cassazione cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello.

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