News ITANews-homepageDecreto ingiuntivo e tentativo di conciliazione: il chiarimento delle Sezioni Unite

di Nunzia Pirro

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8240/2020, pubblicata il 28 aprile 2020, si sono pronunciate sul tema dell’obbligatorietà del preventivo tentativo di conciliazione nelle controversie tra utenti e compagnie telefoniche, anche quando si agisce con il ricorso per decreto ingiuntivo e non con l’azione ordinaria.

La vicenda su cui la Corte è stata chiamata a decidere trae origine dall’emissione di un decreto ingiuntivo in favore di una compagnia telefonica nei confronti di un società avente ad oggetto la richiesta di pagamento di somme per la fornitura di servizi di telecomunicazione mobile.

La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado che aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, individuava il thema decidendum nella questione se il ricorso ex art. 633 c.p.c., debba o meno essere preceduto dal tentativo di conciliazione, come statuito dalla L. n. 249 del 1997. La Corte territoriale dava risposta affermativa al quesito, valorizzando il tenore letterale dell’espressione contenuta nell’art. 4 della Legge citata, secondo la quale “il ricorso giurisdizionale non può essere proposto sino a quando non sia stato espletato il tentativo di conciliazione“, nella cui nozione è a suo avviso pienamente riconducibile, in un rapporto da genere a specie, il ricorso per decreto ingiuntivo.

La affermazione per cui debba escludersi, invece, in mancanza di una chiara norma espressa, l’obbligo di esperire preventivamente il tentativo di conciliazione in materia di telecomunicazioni è confortata da ripetute affermazioni della Corte Costituzionale, dalle quali emerge l’incompatibilità strutturale del preventivo tentativo di conciliazione con il provvedimento monitorio.

Con riferimento al rapporto tra tentativo di conciliazione e procedimento monitorio, infatti, il giudice delle leggi, già nella sentenza n. 276/00 aveva individuato nella mancanza di contraddittorio tra le parti l’elemento di incompatibilità strutturale tra il procedimento di conciliazione (che tale contraddittorio presuppone) ed il provvedimento monitorio (che non prevede contraddittorio nella fase sommaria), rilevando che “invero il tentativo obbligatorio di conciliazione è strutturalmente legato ad un processo fondato- appunto– sul contraddittorio”. La logica che impone alle parti di “incontrarsi” in una sede stragiudiziale, prima di adire il giudice, infatti, risulta strutturalmente collegata ad un (futuro) processo destinato a svolgersi fin dall’inizio in contraddittorio fra le parti. All’istituto del tentativo di conciliazione, quindi, sono per definizione estranei i casi in cui invece il processo si debba svolgere in una prima fase necessariamente senza contraddittorio, come accade per il procedimento per decreto ingiuntivo.

Tale, dunque, il ragionamento della Cassazione, che, nel cassare con rinvio, ha enunciato il seguente principio di diritto secondo cui: “In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti, non è soggetto all’obbligo di esperire il preventivo tentativo di conciliazione, previsto dalla L. n. 249 del 1997, art. 1, comma 11, chi intenda richiedere un provvedimento monitorio, essendo il preventivo tentativo di conciliazione strutturalmente incompatibile con i procedimenti privi di contraddittorio o a contraddittorio differito“.

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