News ITACrediti ereditari: l’azione per l’adempimento del singolo coerede

È possibile per il coerede agire singolarmente per ottenere l’adempimento di un credito ereditario? A questo quesito risponde affermativamente la Cassazione, con la recente Ordinanza n. 27147/2017.

Nel caso di specie, le due figlie e la vedova del de cuius avevano chiesto alla banca creditrice il versamento delle somme accreditate sul conto bancario oggetto di successione, oltre al disinvestimento di alcuni titoli di borsa. L’istituto di credito non aveva dato seguito a tali richieste, adducendo come giustificazione l’opposizione del figlio del de cuius, essendo necessario, per tale operazione, il consenso di tutti i coeredi.

In seguito a tale rifiuto, le prime coeredi adivano il Tribunale di Venezia, ottenendo la condanna della banca al pagamento di quanto versato nel conto del de cuius nel limite delle proprie rispettive quote. La banca ed il figlio del de cuius, ricorsero in Appello, ottenendo la riforma della sentenza di primo grado.

La Corte d’Appello motivava il rigetto della domanda attorea, inter alia, con il richiamo alla Sent. Cass. Sez. Un. n. 24657/07, con la quale si afferma «il principio secondo cui i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria». In mancanza di divisione, dunque, il singolo coerede deve necessariamente agire nell’interesse dell’intera comunione ereditaria, essendo per lo stesso impossibile agire limitatamente alla propria quota ereditaria.

La Corte Suprema, successivamente adita dai coeredi soccombenti, ha però contestato l’interpretazione che il giudice del gravame ha fatto della citata sentenza, la quale, invece, va letta nel senso che i crediti ereditari – a differenza dei debiti ereditari, che vengono automaticamente ripartiti ex lege fra i coeredi – cadano «in comunione e che debbano quindi essere divisi alla stregua delle altre componenti attive dell’asse». Nulla viene detto rispetto al fatto che il singolo coerede possa agire unicamente nell’interesse della comunione ereditaria; ed anzi, la stessa sentenza citata dal Giudice d’Appello precisa come «ciascuno dei partecipanti [alla comunione ereditaria possa] agire singolarmente per far valere l’intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria, senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi».

Secondo questa lettura, dunque, ogni coerede può sempre agire per l’adempimento di un credito ereditario, anche pro quota. Il debitore sociale non potrà opporsi a tale pretesa adducendo il mancato consenso degli altri comunisti, giacché le eventuali doglianze di questi ultimi dovranno essere fatte valere successivamente in sede di divisione dell’asse ereditario.

di Lorenzo La Bruna 

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