News ITABREXIT – Molto rumore per nulla?

di Alessia Placchi

Che l’esito del referendum del 23 giugno scorso, in cui il Regno Unito ha votato per l’uscita dall’Unione Europea, abbia colto molti impreparati non vi è dubbio. Mai prima d’ora uno stato membro aveva votato per lasciare l’UE e inevitabilmente la mancanza di precedenti ha creato un clima di forte incertezza..

È bene, innanzitutto, dipanare il primo dei vari dubbi: qual è l’efficacia giuridica del referendum inglese? Il referendum era solo consultivo e non ha, quindi, alcun effetto giuridico. Il parlamento del Regno Unito potrebbe, in linea di principio, ignorare il suo esito. Tutti i regolamenti UE, infatti, rimangono direttamente efficaci e solo dopo che il parlamento inglese avvierà formalmente la procedura dell’art. 50 del Trattato sull’UE, la Brexit sarà effettiva e si aprirà un nuovo fronte di negoziati tra il Regno Unito e l’Europa.

Più complesso, invece, fare una previsione degli effetti concreti della Brexit nei vari settori del diritto. Di seguito alcune considerazioni:

Diritto commerciale e tassazione

La rottura del mercato unico dell’UE, porterà all’imposizione di barriere commerciali.

In termini di dazi doganali, il Regno Unito perderà il beneficio delle aliquote offerte dall’essere uno Stato membro nell’ambito degli accordi commerciali tra l’UE e i paesi terzi. Questo provocherà un aumento del costo finale di molti beni. Tutti i dazi antidumping o anti-sovvenzioni imposti dalla UE cessano di essere applicati post-Brexit. Pertanto il Regno Unito dovrà dotarsi di proprie leggi antidumping e di un proprio Codice doganale. In queste circostanze, l’import-export di beni da e per il Regno Unito, che attualmente è duty-free, diventerebbe soggetto a nuovi dazi doganali.

Contrattualistica e M&A

Per quanto riguarda i contratti commerciali in corso di validità, è difficile che clausole risolutive o di forza maggiore possano avere un effetto risolutivo immediato; da un lato perché è improbabile che a livello pratico si possano – e si vogliano – interrompere gli scambi di merci e le forniture di servizi in essere anche in ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta conseguenti alla Brexit, dall’altro lato il voto non rientra nei casi standard di forza maggiore previsti dal diritto. Invece, per i contratti a lungo termine firmati d’ora in avanti, sarà fondamentale prevedere cautele contro le conseguenze Brexit, quali nuove tariffe commerciali, altalene dei tassi di cambio, modifiche fiscali, ecc.

Nell’ambito delle acquisizioni e grandi operazioni commerciali, si registrerà un aumento esponenziale delle due diligence. Un discreto numero di procedure di M&A, quali fusioni transfrontaliere, trasferimenti di imprese di assicurazione, GEIE, si basano su normative europee non più applicabili d’ora in avanti, con la conseguenza che molte più operazioni saranno soggette a controlli da parte dell’Autorità per il controllo dei Mercati e della Concorrenza del Regno Unito (CMA).

Proprietà intellettuale

Due aree ne risentiranno principalmente: marchi comunitari e proposta di brevetto unitario.

I marchi, disegni e modelli registrati presso l’EUIPO, post-Brexit non avranno più la protezione nel Regno Unito. E ‘probabile che vengano emanate disposizioni transitorie che consentiranno ai marchi UE esistenti di essere registrati nel Regno Unito come marchi nazionali Per le nuove applicazioni, si consiglia di depositare la richiesta di protezione sia nell’UE  sia nel Regno Unito.

Quanto ai brevetti, post-Brexit, il Regno Unito è un firmatario indipendente della Convenzione sul brevetto europeo, pertanto Brexit non influirà sulla capacità dei titolari di brevetti di ottenere tutela nel Regno Unito come European Patent (GB) attraverso la procedura standard presso l’Ufficio Europeo Brevetti (EPO). Invece, il Regno Unito non sarà più titolato a partecipare alla proposta di brevetto unitario e il progetto verrà messo in attesa fino all’adozione di nuovi accordi.

 

 

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