News ITANews-homepageArt. 580 c.p.: la Corte Costituzionale rimanda la decisione sull’aiuto al suicidio

di Susanna Gallazzi

La vicenda è notissima e vede quali protagonisti, da un lato, un giovane divenuto tetraplegico in seguito ad un grave incidente, irreversibilmente privato della vista e della propria autonomia tanto nella respirazione quanto nell’alimentazione, costantemente percorso da dolorose contrazioni e, tuttavia, nel pieno delle proprie facoltà intellettive, fermo nella volontà di porre fine alla propria condizione. Dall’altro, colui che accompagnò il giovane in Svizzera, presso una struttura specializzata nel c.d. suicidio assistito, concretamente consentendogli di porre in essere il proposito suicidario, altrimenti materialmente inattuabile. Quest’ultimo è oggi imputato per il reato di istigazione o aiuto al suicidio, di cui all’art. 580 c.p., che punisce, nella stessa misura, chiunque determina altri al suicidio o rafforza l’altrui proposito di suicidio ovvero ne agevola in qualsiasi modo l’esecuzione, così sanzionando – severamente – la condotta di chi abbia materialmente contribuito al suicidio, pur non determinando né rafforzando il proposito di una vittima liberamente e consapevolmente autodeterminatasi. La Corte Costituzionale, adita dalla Corte d’Assise di Milano, chiamata a valutare la legittimità costituzionale dell’ipotesi di aiuto al suicidio ha, per così dire, deciso di non decidere, almeno per il momento. Con l’ordinanza n. 207 del 2018, ha infatti rinviato la discussione, invitando il Parlamento a porre legislativamente rimedio al preteso vulnus costituzionale. Invero, la Corte non ha ritenuto di poter dichiarare l’incostituzionalità della norma in assenza di una rigorosa disciplina in un ambito, come quello «de quo, ad altissima sensibilità etico sociale e rispetto al quale vanno con fermezza preclusi tutti i possibili abusi». D’altro canto, stante la rilevanza dei valori coinvolti, non ha però ritenuto di poter meramente dichiarare «l’inammissibilità della questione sollevata, accompagnando la pronuncia con un monito al legislatore», nel timore del rischio che l’ammonimento rimanesse inascoltato e che la norma rimanesse in attività, quantomeno sino ad una eventuale nuova questione di legittimità costituzionale. Non resta che attendere, pertanto, almeno fino al prossimo 24 settembre 2019, data scelta dalla Corte per il rinvio: fino ad allora, rimarrà sospeso il giudizio a quo, «mentre negli altri giudizi spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua».

CHIAMA ORA!