News ITAArt. 375 c.p.: introdotto il nuovo reato di depistaggio

di Cristina Scarpinato

Il 5 luglio 2016 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva  la proposta di Legge n. 559-B che ha introdotto nel codice penale il reato autonomo di frode in processo penale e depistaggio.

La nuova normativa è disciplinata dall’art. 375 c.p. – precedentemente relativo alle circostanze aggravanti dei delitti di falsità processuale – e punisce con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale

  • muta artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
  • afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, su espressa richiesta dall’autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

Si tratta, invero, di un reato proprio – la condotta può essere posta in essere esclusivamente da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, anche quando siano cessati dal loro ufficio o servizio – ed a carattere sussidiario, essendo applicabile solo quando il fatto non costituisca più grave reato.

È prevista, inoltre, un’aggravante qualora

  • il fatto sia commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento; in tal caso la pena è aumentata da un terzo alla metà;
  • il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti determinati delitti espressamente indicati dalla novella; in tale ultimo caso si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

La pena è diminuita dalla metà a due terzi se l’autore del fatto si adopera

  • per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove;
  • per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
  • per aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell’individuazione degli autori.

La punibilità è esclusa

  • in assenza delle condizioni di procedibilità richieste;
  • se l’autore del fatto entro la chiusura del dibattimento ritratta il falso e manifesta il vero.
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