News ITANews-homepageUltime News Home PageAnche i file informatici sono cosa mobile ai fini della configurazione dell’appropriazione indebita

di Susanna Gallazzi

Cosa si debba intendere per cosa mobile ai sensi dell’art. 646 c.p. è questione assai annosa, se non altro per l’impossibilità del Legislatore, ai tempi della redazione del Codice Penale, di prevedere tutti i possibili significati che la locuzione avrebbe potuto assumere nel corso del tempo.

Recentemente, con Sentenza n. 11959 depositata lo scorso 10 aprile 2020, pur in presenza di un consistente orientamento di segno opposto, la Seconda Sezione della Suprema Corte ha ritenuto di includere nella nozione anche i dati informatici.

In particolare, la vicenda sottoposta all’attenzione dei Giudici riguardava il dipendente di una società che aveva restituito il computer aziendale dopo averne riformattato l’hard disk, privandolo dunque dei dati informatici originariamente ivi presenti, dati poi parzialmente ritrovati nella sua disponibilità.

Il concetto di “cosa mobile” non trova espressa definizione nel codice penale, se non laddove vengono equiparate ad essa l’energia elettrica ed ogni altra energia economicamente valutabile (ai sensi dell’art. 624 comma 2 c.p.). Trattasi dunque di una nozione riempita di significato dalla dottrina e dalla giurisprudenza, che hanno individuato quali caratteristiche della cosa mobile la materialità e la definibilità dell’oggetto nello spazio, nonché la possibilità dello stesso di essere spostato da un luogo all’altro.

Ferma tale considerazione, la Seconda Sezione, pur non ignorando l’esistenza di una serie di arresti giurisprudenziali che escludono la possibilità di ricomprendere nel novero delle cose mobili anche i dati informatici, quali entità immateriali, giunge ad una differente conclusione.

Partendo da una definizione, per così dire, scientifica della natura del file, i Giudici di legittimità rilevano come da un lato esso “pur non potendo essere materialmente percepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i files possono essere conservati e elaborati”; dall’altro lato pongono l’attenzione sulla “capacità del file di essere trasferito da un supporto informatico ad un altro, mantenendo le proprie caratteristiche strutturali, così come la possibilità che lo stesso dato viaggi attraverso la rete Internet per essere inviato da un sistema o dispositivo ad un altro sistema, a distanze rilevanti, oppure per essere custodito in ambienti virtuali”.

Non mancherebbero dunque al dato informatico le caratteristiche tipiche della cosa mobile; pertanto, in caso di sua indebita appropriazione, si può ritenere integrato il reato di cui all’art. 646 c.p.  

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