News ITAViolato l’accesso al conto. La banca è ritenuta responsabile

di Carola Spada

 

Con Sentenza del 02 febbraio 2017 n. 2950 la corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un correntista, volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante da operazioni eseguite da terzi in mancanza del suo consenso. Nello specifico si trattava di un giroconto e di un bonifico.

La corte ha chiarito che anche al fine di garantire la fiducia degli utenti nella sicurezza del sistema (ciò che rappresenta interesse degli stessi operatori), appare del tutto ragionevole ricondurre nell’area del rischio professionale del prestatore di servizi di pagamento – prevedibile ed evitabile con appropriate misure destinate a verificare la riconducibilità delle operazioni alla volontà del cliente – la possibilità di una utilizzazione dei codici da parte di terzi, non attribuibile al dolo del titolare o a comportamenti talmente incauti da non poter essere fronteggiati in anticipo.

Con ricorso in Cassazione si lamentano la violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., nonché vizi motivazionali, per avere la Corte territoriale omesso di applicare le regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio. Nel caso di specie, era stata rigettata la domanda con la quale l’attore aveva denunciato un inadempimento contrattuale della controparte, nonostante la mancanza di dimostrazione che le operazioni contestate fossero state eseguite attraverso i codici di accesso del ricorrente.

La sentenza ribadisce che, nel nostro ordinamento, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l’adempimento deve provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento, ovvero dell’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tale principio, è stato coniugato anche nel caso esaminato dalla Cassazione,
concernente l’utilizzazione di servizi e strumenti con funzione di pagamento, che si avvalgono di mezzi meccanici o elettronici. Citando precedenti pronunce, la corte ha affermato che “non può essere omessa (…) la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio (…); infatti, la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve essere valutata tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento ed assumendo quindi come parametro la figura dell’accorto banchiere” (Cass. 12 giugno 2007, n. 13777; v. anche Cass. 19 gennaio 2016, n. 806).

Si tratta, a ben vedere di un altro passo in avanti, verso l’avanguardista omogeneizzazione degli ordinamenti europei, la sentenza si pone, di fatti, in perfetta linea con la direttiva 2007/64/CE del Parlamento Europeo e del consiglio del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.

 

 

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