News ITAVessatorietà e meritevolezza di tutela delle clausole c.d. claims made nei contratti assicurativi ex art. 1917 c.c.

Il 23 novembre 2017, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla vexata quæstio della vessatorietà delle clausole c.d. claims made (letteralmente “a richiesta fatta”), nei contratti di assicurazione della responsabilità civile. Si tratta di una clausola, generalmente inserita nei contratti destinati ai professionisti, che modifica lo schema tipico del contratto così come descritto nell’art. 1917 c.c., collegando la nascita dell’obbligazione pecuniaria dell’assicuratore non già al verificarsi del fatto che determina il danno (come nel regime c.d. loss occurance), bensì alla richiesta di risarcimento del terzo danneggiato.

Parte della dottrina considera la clausola claims made vessatoria, se non addirittura immeritevole di tutela; ciò perché, almeno nella sua versione “pura”, essa determinerebbe un irragionevole squilibrio del sinallagma contrattuale a favore dell’assicurazione, escludendo del tutto il risarcimento del danno nel caso in cui l’evento dannoso avvenga nel periodo di copertura assicurativa, ma la richiesta di risarcimento arrivi solo successivamente.

Nel caso di specie la clausola claims made, nella sua versione “pura”, era stata inserita nel contratto per la responsabilità professionale di un notaio. Il giudice di legittimità, richiamando la Sentenza delle Sezioni Unite n. 9140/2016, ha ritenuto che la clausola de qua, non vada inquadrata «nella categoria delle pattuizioni dirette a limitare oppure ad escludere la responsabilità del debitore [che rappresenta una delle tipologie di clausole vessatorie di cui all’art. art. 1341 c.c.], ma fra quelle volte a meglio descrivere l’oggetto del contratto e, nello specifico del rischio assicurato».

Relativamente alla questione della meritevolezza di tutela, invece, la Corte ha ricordato che, la già citata sentenza Cass.S.U. 9140/2016, aveva stabilito come le clausole claims made siano «tendenzialmente meritevoli di tutela in quanto comportano vantaggi e svantaggi reciproci per il danneggiato e per l’assicurato». Se infatti esse, da un lato, non coprono i danni la cui richiesta di risarcimento avvenga successivamente alla scadenza della copertura, dall’altro impongono all’assicurazione il risarcimento anche di danni che si verifichino antecedentemente al periodo di copertura assicurativa, ma dei quali la richiesta danni del terzo sia intervenuta durante la vigenza del contratto. È comunque onere del giudice di merito stabilire se, nel singolo caso, la clausola sia nulla per difetto di meritevolezza di tutela (ovvero, ove sia applicabile la disciplina del Codice del Consumo, per eccessivo squilibrio del sinallagma contrattuale a sfavore del consumatore).
di Lorenzo Labruna

 

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