News ITANews-homepageUn passo avanti verso l’introduzione dei c.d. Punitive Damages nell’ordinamento italiano

di Emanuele Terzi

I punitive damages (danni punitivi), non appaiono più incompatibili con l’ordinamento italiano. Questo l’indirizzo giurisprudenziale che si ricava da una serie di pronunce della Suprema Corte, tra cui, da ultima, l’ordinanza della Terza Sezione, n. 16898 del 2019. Con tale provvedimento gli Ermellini hanno deciso il ricorso di un uomo che si era visto respingere dalla Corte d’Appello la domanda di risarcimento danni avanzata nei confronti di un quotidiano e di un giornalista per la diffamazione a mezzo stampa. Rigettando integralmente il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie prevista dal comma 3 dell’art. 96 c.p.c., rilevando un’ipotesi di “abuso di processo” meritevole di provvedimento sanzionatorio e condannando d’ufficio il ricorrente alla corresponsione a controparte della somma di € 2.500,00, determinata secondo i principi di equità nella misura della metà dei compensi liquidati in relazione al valore della causa.  Richiamando la sentenza 16601/2017 delle Sezioni Unite che ricalca la falsariga del Model Act federale statunitense in tema di punitive damages, la Suprema Corte ribadisce che “alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile, sicché non è ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto, di origine statunitense, dei Punitive Damages”. Sulla scorta di ciò si evidenzia il continuo e progressivo mutamento della responsabilità civile che non ha più propriamente ed esclusivamente lo scopo di reintegrare il danno subito dal danneggiato, ma sull’influenza dell’istituto di common law si ravvisano in essa anche scopi deterrenti e sanzionatori in merito a condotte economicamente inefficienti, quali ad esempio, nella fattispecie, il ricorso in Cassazione fondato su censure gravemente erronee e manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata, che contrastano contro il principio di economia processuale e di garanzia all’accesso alla giustizia ed alla tutela dei diritti (cfr. art. 6 CEDU). Il ricorso è stato qualificato dalla Corte come una mera richiesta di rivalutazione complessiva nel merito della controversia, situazione notoriamente non consentita, e pertanto la stessa ha ritenuto meritevole di sanzione la condotta che l’aveva posta in essere.

Sebbene ancora molto lontani dall’istituto dei punitive damages così come inteso e applicato negli ordinamenti di common law, è bene ravvisare come anche la nostra Giurisprudenza si stia dimostrando aperta e bendisposta all’applicazione dei danni punitivi, anche solo per quanto riguarda ipotesi isolate e specifiche come quelle previste dall’art. 96 ult. comma c.p.c., e quindi circoscritte ad un uso distorto e patologico della tutela giurisdizionale.

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