News ITAUber pop è concorrenza sleale

di Cristina Cordaro

Con sentenza depositata in data 1 marzo 2017, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda promossa da Uber contro le associazioni di categoria dei tassisti, dichiarando “sleale” la concorrenza svolta” dalla multinazionale con i “drivers reclutati attraverso il servizio già denominato ‘UberPop’ ed inibendo “l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app”.

Tale applicazione offriva un servizio di trasporto, a richiesta, occasionale, su un percorso stabilito di volta in volta dal trasportato e consentiva agli utenti di visualizzare in tempo reale sul proprio schermo del cellulare la posizione delle vetture in servizio disponibili e di effettuare la chiamata a quella libera più vicina. Ricevuta la chiamata, il driver raggiungeva e prelevava nel luogo di partenza l’utente, il quale, una volta a bordo, comunicava all’autista il luogo di destinazione. Il pagamento della corsa avveniva, poi, su di un conto corrente estero intestato ad Uber, previa registrazione sul relativo sito internet.

Muovendo dall’esame dell’attività svolta con il servizio UberPop, i Giudici piemontesi hanno rilevato come detto servizio non differisse da quello offerto dagli operatori taxi, in quanto “la predisposizione dell’app serve chiaramente a mettere in contatto la domanda e l’offerta del servizio di trasporto”, analogamente a quanto accade nel tradizionale servizio di radio taxi, ancorché realizzato con modalità più evolute.

Tuttavia, i conducenti gestiti e organizzati da Uber, a differenza di tutti gli operatori del settore del trasporto pubblico non di linea, non osservano le norme di fonte primaria e secondaria, poste a garanzia dei cittadini e della loro sicurezza circa i requisiti, le verifiche, i presupposti e le modalità del servizio taxi, ivi incluso il rilascio di apposita licenza da parte del Comune. Secondo quanto allegato e documentato, infatti, le condizioni richieste per diventare autisti di UberPop sono: avere almeno 21 anni di età, avere la patente di guida da almeno 1 anno con almeno 15 punti, non aver subito una sospensione della patente negli ultimi 10 anni, avere la fedina penale pulita, avere auto e assicurazione intestate all’interessato o a un diretto familiare, avere un’auto con almeno 4 posti, 4 porte e con meno di 10 anni di età.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale adito ha ritenuto che “Uber e i conducenti traessero dalla molteplice violazione delle norme che regolamentano il settore un vantaggio competitivo contrario alla correttezza professionale”, offrendo sul mercato lo stesso servizio senza sottostare a controlli, autorizzazioni, orari, requisiti delle vetture e dei conducenti proponendo sul mercato tariffe estremamente più vantaggiose di quelle che tutti gli altri operatori che si conformano alla legge possono offrire.

Conseguentemente, il Collegio ha inibito alle parti attrici l’utilizzazione sul territorio nazionale dell’app denominata UberPop e, comunque, la prestazione di un servizio che organizzi, diffonda e promuova da parte di soggetti privi di autorizzazione amministrativa e/o di licenza un trasporto terzi dietro corrispettivo su richiesta del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

 

 

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