News ITANews-homepageTrust : strumento duttile e straordinario

di Avv. Prof. Guido Luigi Battagliese

 

Il trust è uno strumento tipico dei paesi di Common Law , ma è anche lo strumento ordinario più usato in tutto il mondo, Italia compresa, per la conservazione e gestione di un patrimonio, così come le società sono lo strumento tipico per l’esercizio di un’attività commerciale. Con la legge n. 364 del 16 ottobre 1989, che ha ratificato la Convenzione de L’Aja del 1.7.1985, relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, l’Italia, a partire dal 1.1.1992, ha introdotto nel proprio ordinamento giuridico l’istituto del trust equiparandolo agli altri strumenti di diritto privato di derivazione civilistica.

Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione, un trust è un atto di disposizione privata per mezzo del quale uno o più soggetti, detti Istituenti o Disponenti,  pongono dei beni o dei diritti (proprietà immobiliari, partecipazioni societarie, titoli o contanti) sotto il controllo di un altro soggetto (di solito, nella pratica, non soltanto una persona ma anche un ristretto gruppo di individui ovvero una trust company) chiamato Trustee, che assume il compito di custodire, amministrare, gestire e impiegare tali beni nell’esclusivo interesse di altri soggetti (ovvero di un gruppo) detti Beneficiari o per la realizzazione di uno specifico Scopo pubblico. In Italia, perché ciò avvenga, viene trasferita al trustee la titolarità dei beni stessi.

Tuttavia, ciò che caratterizza il trust e che lo rende utile in una molteplicità di situazioni, è la separazione della titolarità dei beni del fondo in trust dal patrimonio personale dei trustees che ne sono i legittimi titolari, il che rende questa massa patrimoniale autonoma e insensibile alle vicende personali e patrimoniali dei trustees medesimi. Questi, in ogni tempo, dovranno perseguire esclusivamente l’interesse dei beneficiari o lo scopo affidatogli, non il  proprio e, al termine del trust, dovrà a sua volta trasferire la proprietà dei beni residui ai beneficiari finali, secondo le indicazioni contenute nell’atto istitutivo. Anche per questo motivo, persino i disponenti possono rivestire la funzione di trustee. Un equivoco ricorrente è ritenere che i beni siano di proprietà del trust. Infatti un trust, diversamente che una società, non può possedere beni; non è un soggetto bensì è un Fondo di cui i titolari sono i trustees, senza però che ciò comporti l’accrescimento del loro patrimonio personale e quindi senza che si produca un effetto di arricchimento.

Non esiste una “tipica utilizzazione” del Trust , così come non esiste “un” Trust, ma piuttosto molteplici Trusts, come molteplici sono i campi di utilizzazione, che vengono studiati caso per caso da professionisti esperti secondo le esigenze dei clienti.

TRUST: CAMPI DI PREVALENTE APPLICAZIONE

Precisato, dunque,  che non esiste una “tipica utilizzazione” del Trust , così come non esiste “un” Trust, è utile completare il quadro generale andando a vedere da vicino quelle che, per mia esperienza, sono le applicazioni più interessanti, e non sempre così scontate:

  • Trust per la famiglia
  1. Tutela di soggetti deboli
  2. Disposizioni successorie
  3. Detenzione e prestito di Opere d’Arte
  • Trust per l’imprenditore
  1. Passaggio generazionale
  2. Detenzione quote Societarie
  3. Patti parasociali
  • Trust di garanzia
  1. Costituzione di garanzia
  2. Depositi fiduciari
  3. Escrow account

Alcune di questi meritano una particolare attenzione:

IL TRUST PER LA DETENZIONE E IL PRESTITO DI OPERE D’ARTE

Questo particolare impiego nasce dalla considerazione che negli ultimi anni molte persone hanno deciso di investire in oggetti di arte considerandoli beni rifugio, e che non pongono particolari problemi di circolazione (almeno che non si tratti di opere sottoposte al controllo dei Beni Culturali).

Importanti sono le differenze nell’utilizzo di un trust rispetto ad altri strumenti (per esempio le Fondazioni), che lo fanno preferire per la sua dinamicità, e maggiore semplicità di gestione, e quindi capacità di rispondere meglio alle esigenze tanto del collezionista quanto degli istituti museali e/o case d’arte (per esempio sui tema della custodia e del prestito, piuttosto che del crow funding).

IL TRUST PER LA DETENZIONE DI QUOTE  SOCIETARIE

Questo impiego consente di creare delle regole di governance e di partecipazione alla vita societaria in modo estremamente flessibile, potendo definire delle posizioni beneficiarie differenziate e così, a mero titolo esemplificativo, avere dei Beneficiari dotati di tutti i poteri/diritti spettanti ad un socio (diritto di voto e diritto a percepire gli utili) e dei Beneficiari dotati di solo alcuni di questi poteri/diritti (tipicamente, ma non esclusivamente, solo il diritto a percepire gli utili). Similarmente, è possibile prevedere che vi sia una partecipazione agli utili in misura diversa dalla rappresentatività di voto. Tutto ciò è estremamente utile anche nei processi di passaggio generazionale e non può essere ottenuto con le rigide regole dettate dal codice civile vigente.

LA SUCCESSIONE

Con il termine successione si indica solitamente l’istituto giuridico in virtù del quale uno o più soggetti subentrano nella titolarità di un patrimonio o di singoli diritti patrimoniali a seguito della morte di una persona: trattasi della successione cd. testamentaria oppure della  successione cd. legittima o ancora in parte testamentaria e in parte legittima. Più in generale però, il termine successione indica il processo attraverso il quale un soggetto pianifica il trasferimento del proprio patrimonio ad altri soggetti, attraverso atti negoziali posti in essere durante la propria vita. In questo ambito rientrano per esempio le donazioni o gli altri negozi dispositivi fatti in vita, le polizze vita, ma soprattutto i trusts, che non si pongono necessariamente in antitesi con altri strumenti, bensì come utile, se non necessario, completamento, in particolare nell’ambito della pianificazione patrimoniale e del Wealth Management che anche in Italia, da qualche anno a questa parte ha acquisito sempre maggior rilevanza.

PASSAGGIO GENERAZIONALE

Nell’ambito della successione e del più ampio tema della pianificazione patrimoniale, assume particolare rilevanza il passaggio generazionale delle imprese e delle aziende familiari. Secondo le più accreditate stime di settore, il 60% delle piccole-medio imprese italiane è guidato da imprenditori over 60, e di questi il 60% non ha ancora affrontato la questione del passaggio generazionale: tema imprudentemente sottovalutato nell’attuale panorama aziendale, nonostante l’importanza che lo contraddistingue. E’ una fase inevitabile che si presenta nella vita di ogni azienda: prima o poi qualsiasi imprenditore dovrà necessariamente “passare il testimone”, e si troverà a dover scegliere se lasciare la propria impresa orfana o se, al contrario, assicurarne la continuità. Il passaggio generazionale, invero, non deve essere interpretato come un peso da subire, quanto piuttosto come un momento fisiologico della vita di un’impresa, un’ottima occasione per adeguarla alle sfide di un mercato sempre più globale e competitivo. Una problematica così complessa necessita di essere affrontata per tempo, al mirato fine di garantire un futuro sicuro alla propria azienda. Ciò richiede un’attività di programmazione anticipata, allo scopo di individuare la strategia migliore per il “passaggio” dell’intero patrimonio aziendale. Un’adeguata pianificazione consentirà, infatti, di gestire e governare al meglio il trapasso e dovrà avere riguardo alle dinamiche aziendali, tanto quanto a quelle familiari, e tenere in considerazione gli aspetti industriali, legali e fiscali. Il trust è notoriamente lo strumento più efficace (e più utilizzato) per il conseguimento di questi obiettivi per la sua duttilità e dinamicità, nonché l’assenza di rigidità normative e/o di schemi prestabiliti.  

 

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