News ITATicket sanitari e dentista: non sempre considerati spese straordinarie ma rientranti nell’assegno di mantenimento

Nelle spese straordinarie non rientrano (sempre) quelle per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, dovendo il Giudice valutare se, per la loro natura, possano essere qualificate come spese aventi carattere di imprevedibilità ed eccezionalità oppure possano essere ricomprese, per il loro modesto valore, nell’assegno di mantenimento. A seguito della domanda formulata dalla madre nei confronti del padre dei due figli minori, relativa alla corresponsione della metà delle spese straordinarie sostenute, il marito proponeva ricorso in Cassazione: l’uomo eccepiva che fossero state considerate spese straordinarie una serie di esborsi, in particolare, la retta della scuola materna privata, le spese per i ticket relativi alle visite pediatriche, alle inalazioni termali e agli esami audiometrici, oltre le cure odontoiatriche.

Con riferimento alla retta della scuola, il padre deduceva di non aver prestato il proprio consenso all’iscrizione della minore, mentre per le spese per i ticket sanitari e per le cure odontoiatriche, ne contestava l’ascrivibilità alle spese straordinarie, per la loro natura di esborsi rutinari, di modesto importo e prevedibili.

La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 1070 del 17.01.2018, affermava che non sia configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, trattandosi di decisione di maggiore interesse per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso.

Nel caso di specie, con riferimento alla retta scolastica, dagli atti emergeva che il padre avesse prestato consenso all’iscrizione alla scuola materna privata per l’anno precedente, in tal modo valutando la convenienza e la conformità dell’iscrizione nell’interesse della minore: gli Ermellini ritenevano, dunque, che il consenso del padre una volta concesso, non potesse più essere revocato, senza alcuna specifica e rilevante ragione di convenienza e di adeguatezza all’interesse della minore.

Quanto ai ticket sanitari ed alle spese odontoiatriche, sulla cui natura di spese ordinarie e non straordinarie si incentrava il motivo del ricorso, la Suprema Corte stabiliva “debbano intendersi per spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 316 c.c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

di Eleonora Bruno 

CHIAMA ORA!