News ITALa nuova pronuncia della Cassazione sulle polizze vita: una bomba ad orologeria?

di Marco Golia

 

La Suprema Corte di Cassazione con una recentissima ordinanza la n. 10333 del 2018 ha affrontato il tema delle “polizze vita”, destando non poche preoccupazioni per gli operatori del mondo assicurativo. In particolare, la sentenza sottoposta al vaglio dei Giudici Superiori, riguarda una pronuncia della Corte d’Appello di Milano concernente una coppia di coniugi che, avendo sottoscritto un’assicurazione sulla vita per il tramite di una società fiduciaria, convenivano in giudizio l’impresa assicuratrice chiedendo la nullità della polizza.

Con tale sentenza, la corte territoriale ha affermato che“[…]mancando la garanzia della conservazione del capitale alla scadenza e dunque la natura assicurativa del prodotto, il prodotto oggetto dell’intermediazione doveva essere considerato un vero e proprio investimento finanziario  da parte di coloro che figuravano come assicurati[…]”. In sede di gravame, pertanto, viene riconosciuta la natura di contratto d’investimento e non quella di contratto assicurativo.

Ad oggi, secondo alcune stime, il business delle polizze vita ammonterebbe a circa 24 miliardi di euro e molteplici risultano essere i vantaggi fiscali e relativi all’impignorabilità di tali tipi di contratto, non sorprende, pertanto, la tensione che ha provocato tale pronuncia.

A ben vedere tuttavia la Suprema Corte con l’ordinanza de qua pur mostrandosi concorde con l’interpretazione offerta dalla corte territoriale, non entra esplicitamente nel merito della interpretazione e specifica che, nei termini in cui la censura viene proposta, questa non ha natura di denuncia di un vizio motivazionale “[…]ma resta istanza di rivalutazione del giudizio di merito, che è profilo precluso nella presente sede di legittimità[…]”. Invero, La Corte de qua richiama il precedente n. 6061/2012, secondo cui il giudice di merito, al fine di stabilire se vi sia stata violazione delle regole di comportamento, “deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se immune da vizio di motivazione, al fine di stabilire se esso, al di là del nomen iuris attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell’esistenza dell’assicurato è assunto dall’assicuratore) oppure si concreti nell’investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di performance sia per intero addossato all’assicurato)”.

Al fine di capire quanto inciderà sull’ interpretazione fin ora seguita dei contratti assicurativi occorrerà, pertanto, seguire altre e successive pronunce della Cassazione in tal senso.

 

 

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