News ITANews-homepageStop al giudizio abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo: è legge

di Susanna Gallazzi 

Si era già parlato della possibilità che la pena dell’ergastolo, prevista per taluni reati, divenisse ostativa rispetto all’applicazione del giudizio abbreviato. 

Come si era evidenziato, tra le ragioni di tale riforma vi era la contestata possibilità di far discendere dall’insindacabile scelta processuale dell’imputato, anche per i delitti di più grave allarme sociale, il consistente sconto di pena previsto dall’art. 442 c.p.p. che, nel caso dei reati puniti con l’ergastolo, prevede la riduzione della pena ad anni trenta di reclusione.

Ebbene, con l’approvazione del ddl n. 925 da parte del Senato, tale preclusione è divenuta legge.

Il nuovo art. 438 c.p.p., infatti, espressamente riporterà al comma 1bis che non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.

Ciò comporterà peraltro che, nell’eventualità di nuove contestazioni da parte del Pubblico Ministero nel corso di un giudizio abbreviato già in essere che riguardino un delitto punito con l’ergastolo, il Giudice revoca, anche d’ufficio, l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l’udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione(così il nuovo art. 441 bis c.p.p.). Viceversa, in base al nuovo art. 429 c.p.p., in caso di derubricazione dell’originaria imputazione all’esito dell’udienza preliminare,il decreto che dispone il giudizio contiene anche l’avviso che l’imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla lettura del provvedimento o dalla sua notificazione. Da ultimo, in ossequio al principio di irretroattività della legge più sfavorevole al reo, si dispone l’applicabilità della nuova disciplina ai fatti commessi successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Tale riforma, se da un lato è certamente volta a dare risposta alla quotidiana pubblica richiesta di maggior rigore della pena, dall’altro pare connotata da due problematiche che, verosimilmente, in futuro potranno condurre i Giudicanti a rivolgersi alla Consulta.

Infatti, sotto un primo profilo, è bene ricordare come i procedimenti speciali siano volti a rispondere ad esigenze di economia processuale: indubbio, pare, che l’eliminazione di detto rito possa influire sul principio di ragionevole durata del procedimento, con la concreta conseguenza, peraltro, di una pena forse più rigorosa ma irrogata a considerevole distanza temporale rispetto alla commissione del fatto.

Sotto altro profilo, non ci si può esimere dal domandarsi se tale preclusione sia conforme ai principi di uguaglianza e di finalità rieducativa della sanzione, posto che è l’esistenza stessa della pena dell’ergastolo a porre ormai annosi interrogativi in merito.

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