News ITAServizi di investimento – La validità del contratto quadro sottoscritto dal solo investitore

 

Può il requisito della forma scritta del contratto di investimento esigere, oltre alla sottoscrizione dell’investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell’intermediario finanziario?

Proprio su tale questione, in data 16 gennaio 2018, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione civile si sono pronunciate.

La Suprema Corte è partita dall’analisi dell’art. 23 del T.u.f. che, laddove parla di forma scritta a pena di nullità, si riferisce ai contratti-quadro e non ai singoli servizi di investimento o disinvestimento, la cui validità non è soggetta a requisiti formali.

Sul punto, va evidenziato che nel citato art. 23 t.u.f. si enfatizza la redazione per iscritto, e si considerano parimenti fondamentali la citata redazione e la consegna di un esemplare al cliente, che è l’unica parte che può far valere la nullità.

Le previsioni in oggetto rendono ben chiara la ratio della norma.

La nullità per difetto di forma è posta nell’interesse del cliente, così come è a tutela di questi l’obbligo, in capo all’intermediatore, della consegna del contratto, il cui contenuto deve rimanere a disposizione dell’investitore.

Si coglie quindi la chiara finalità della previsione della nullità, volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e delle modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità proprie con cui si svolgeranno le singole operazioni, etc..

Per i motivi di cui sopra, le Sezioni Unite hanno stabilito che “Il requisito della forma scritta del contratto-quadro relativo ai servizi di investimento, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti“.

di Gianludovico Maggi 

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