News ITARecenti sviluppi fiscali in materia di donazione e di successione

di Francesca Solinas

 

È prassi costante che i genitori contribuiscano alle spese di gestione della vita familiare dei propri figli ed è, dunque, altamente probabile che gli acquisti effettuati da questi ultimi siano il frutto delle liberalità ricevute dai primi.

Tale pratica deve, inevitabilmente, fare i conti con lo strumento del redditometro (ovvero la modalità di accertamento delle imposte sui redditi che consente all’Ufficio, ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, di determinare sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali), poiché siffatti acquisti portano a presumere in capo ai figli l’esistenza di un reddito non dichiarato.

Ebbene, quali carte deve giocare il figlio-contribuente per superare la presunzione sintetica del reddito?

La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7256 del 22 marzo 2017, ha precisato che qualora l’accertamento sintetico abbia ad oggetto il maggior reddito imponibile inerente l’acquisto di un immobile o di un’autovettura, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata derivi da una donazione dei propri genitori, è tenuto a fornire la prova di tali liberalità mediante documentazione idonea a dimostrare l’entità e la permanenza nel tempo del possesso del relativo reddito.

Alla luce dell’orientamento espresso dagli Ermellini, dunque, proprio perché i genitori frequentemente concorrono alle spese dei figli, la presunzione sintetica del reddito può essere superata unicamente mediante la prova documentale delle singole donazioni.

A distanza di una settimana dalla sentenza poc’anzi commentata, la quinta sezione della Suprema Corte si è pronunciata su un altro tema di grande interesse: il trasferimento mortis causa dei debiti tributari.

In premessa, è fondamentale chiarire che l’assunzione della qualità di erede non può desumersi dalla chiamata all’eredità, né dalla denuncia di successione (atto di natura meramente tributaria), bensì consegue solamente alla accettazione dell’eredità.

Proprio in considerazione di ciò, con la sentenza n. 8053 del 29 marzo 2017, i giudici della Cassazione hanno precisato che nell’ipotesi di debiti di natura tributaria del de cuius, l’accettazione dell’eredità è condizione imprescindibile affinché possa affermarsi l’obbligazione del chiamato all’eredità a risponderne.

E invero, un’eventuale rinuncia, anche se tardivamente proposta, esclude che i debiti tributari possano essere domandati al rinunciatario, eccetto i casi in cui lo stesso abbia posto in essere comportamenti dai quali desumere una accettazione implicita dell’eredità, con la precisazione che della relativa prova sarebbe processualmente onerata l’Amministrazione finanziaria.

Secondo gli Ermellini, pertanto, l’unico presupposto per cui l’erede possa essere chiamato a rispondere dei debiti tributari del de cuius è, quindi, l’accettazione dell’eredità.

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