News ITAPuò il Litigation Funding rappresentare un punto di svolta per l’accesso alla giustizia civile?

Avere ragione e ottenere giustizia sono due concetti profondamente diversi. Nel contenzioso non esiste mai una garanzia di successo al 100% e i potenziali costi da sostenere spesso  rappresentano uno scoglio insormontabile per i potenziali attori. Come si può coprire questo rischio finanziario? La risposta a tale problema potrebbe essere il c.d. Litigation Funding. Il detto istituto, diffusosi esponenzialmente negli ultimi anni, soprattutto nei paesi anglosassoni, prevede che delle entità, non parti in causa, sostengano i costi e i rischi delle controversie in luogo della parte originaria, talvolta addirittura succedendo nella titolarità del credito conteso e del relativo diritto ad agire, in cambio della partecipazione finanziaria nei risultati delle stesse, in caso di vittoria. Ciò in teoria dovrebbe aprire le porte dei Tribunali ad una platea di soggetti più vasta.

In Italia, ad oggi, non appaiono rinvenibili dei fenomeni di finanziamento del contenzioso da parte di terzi comunemente e generalmente utilizzati. Tale assenza sembra doversi addebitare principalmente all’inefficienza (e conseguente) non attrattività del processo civile italiano, nonché ad alcune limitazioni normative, quali il divieto di patti mediante i quali l’avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa, o il divieto di cessione dei diritti maturati da parte di avvocati, notai e magistrati sui quali è sorta una contestazione davanti l’autorità giudiziaria. Tuttavia, tale strumento presenta delle enormi potenzialità, e, pertanto, si prevede una espansione soprattutto nei settori bancario, del recupero crediti ed in generale nei contenziosi contro i grandi gruppi.

I più scettici potrebbero sostenere che un simile fenomeno è già rinvenibile nell’ordinamento italiano: il Patrocinio gratuito a spese dello Stato. Nonostante il detto istituto sia contemplato, esso, attualmente, viene poco utilizzato. Il finanziamento della controversia da parte di soggetti terzi che si accollano il rischio dell’esito negativo di un procedimento giurisdizionale, trattenendo, in caso contrario, una percentuale della somma liquidata, è un istituto che può contribuire a rendere effettivo l’accesso alla tutela giurisdizionale. Basti pensare alle procedure concorsuali che, essendo notoriamente senza fondi, si imbattono in enormi difficoltà ad iniziare azioni legali che possano potenzialmente risollevare l’attivo fallimentare: difficoltà cui tale Istituto potrebbe consentire di ovviare.
di Gianludovico Maggi

 

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