News ITANews-homepageProcesso civile telematico: via libera della Consulta alla notifica dopo le 21

di Nunzia Pirro

Con la sentenza n. 75 del 9 aprile 2019 la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del DL n. 179/2012, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta. Ebbene, la pronuncia della Corte Costituzionale giunge finalmente a risolvere una delle annose questioni giuridiche che attanaglia il processo civile telematico. La vicenda trae origine da un giudizio davanti alla Corte d’Appello di Milano, dove la società appellata eccepiva l’inammissibilità dell’impugnazione, in quanto notificata a mezzo PEC l’ultimo giorno utile per tale incombenza di rito. Il messaggio riportava come orario di invio alla società le 21:04, la ricevuta di accettazione le 21:05:29, quella di consegna le 21:05:32. Poiché la notifica era avvenuta dopo le ore 21 dell’ultimo giorno utile, di fatto si sarebbe perfezionata alle 7 di quello successivo, determinando dunque la tardività dell’impugnazione. La Corte d’Appello però, sul punto, sollevava la questione di legittimità costituzionale dell’art. 16-septies del D.l. n. 179/2012 il quale prevede che “la disposizione dell’art. 147 c.p.c. [secondo cui le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21] si applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo”, poiché violerebbe gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Da qui la pronuncia della Corte Costituzionale, secondo la quale la questione sollevata dalla Corte d’Appello risulta fondata alla luce del fatto che l’art. 16-septies del D.l. n. 179/2012 considererebbe irragionevolmente uguali due situazioni diverse, quali il domicilio “fisico” e il domicilio “digitale”. Infatti, per le sue intrinseche caratteristiche, l’indirizzo PEC dal quale l’avvocato della parte appellata riceve la posta elettronica certificata non può essere suscettibile degli stessi utilizzi lesivi dell’inviolabilità del domicilio, diritto costituzionalmente garantito, o dell’interesse al riposo e alla tranquillità, cui invece risulta essere suscettibile il domicilio fisico della parte. Infatti se l’obiettivo della norma è quello di tutelare il diritto al riposo del destinatario nella fascia dalle ore 21 alle ore 24, nello stesso momento si determinerebbe per il notificante una violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza ex art. 3 Cost come degli artt. 24 e 111 Cost., per il vulnus che ne deriverebbe al diritto di difesa del notificante il quale si troverebbe a non poter sfruttare appieno il termine giornaliero dell’ultimo giorno utile per la notifica (termine che l’art. 155 c.p.c. computa «a giorni» e che, nel caso di impugnazione, scadrebbe, appunto, allo spirare della mezzanotte dell’ultimo giorno). La norma denunciata è, per di più, intrinsecamente irrazionale, tanto che, invece, lo stesso legislatore, proprio in riferimento alla tempestività del termine di deposito telematico, ambito confinante con la disciplina delle notifiche a mezzo PEC, ha previsto nel comma 7 dell’art. 16-bis del D.l. n. 179/2012 che il “deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile”. 

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