News ITANews-homepagePrincipio della “bigenitorialità perfetta” prevista nel Ddl Pillon a confronto con le decisioni giurisprudenziali

di Eleonora Bruno

Uno dei temi principali del Ddl Pillon è proprio quello del tempo trascorso dai figli con i genitori. 

In particolare, all’art. 11, è previsto che il figlio minore abbia il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra questi ultimi. Oltre a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale, con paritetica assunzione di responsabilità e di impegni, dovrebbe trascorrere con ciascun genitore tempi paritetici o equipollenti. Unica eccezione prevista è per i casi di impossibilità materiale. 

Dunque, oltre a dividere a metà la responsabilità genitoriale, il DDL Pillon, garantirebbe al figlio di trascorrere presso ciascun genitore, almeno dodici giorni al mese.

Tale principio di perfetta bigenitorialità non è, però, del tutto condiviso dalla Suprema Corte di Cassazione che, con una recente ordinanza di dicembre 2018 (la n. 31902), ha statuito che il predetto criterio non comporta l’applicazione matematica in termini di parità di tempi di frequentazione del minore, essendo, al contrario, opportuno considerare principalmente le esigenze di vita del minore e dell’altro genitore e non procedere a meri calcoli matematici, anche tenendo in considerazione il diritto di ciascun genitore ad essere presente in maniera significativa nella vita del minore. La Corte chiede che il giudice compia, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, un giudizio prognostico per verificare le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione, tenendo conto del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché considerando la personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.

In conclusione, ciò che conta è il benessere del minore, a prescindere dal tempo trascorso con ciascun genitore (che non dovrà essere basato su un mero calcolo matematico ma valutato a seconda delle esigenze di figli e genitori) e, con questo obiettivo, dovrà operare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi.

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