News ITAPer la Cassazione si può fare causa anche per pochi centesimi

di Federico Maffeis

 

È giunta fino in Cassazione la richiesta di pagamento della somma di undici centesimi avanzata da un utente nei confronti della Telecom Spa.

L’attore intentava la causa davanti al Giudice di Pace per contestare la legittimità dell’addebito calcolato da Telecom sulle spese di spedizione della bolletta, pari a undici centesimi. Dopo aver ottenuto la vittoria sia in primo grado che in appello, l’utente si vedeva costretto a difendersi in Cassazione su ricorso proposto dalla compagnia telefonica. L’attore deduceva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, stante lo scarso valore economico della pretesa.

I Giudici di Piazza Cavour, tuttavia, rigettavano l’eccezione con una una duplice considerazione: innanzitutto, l’accoglimento dell’eccezione comporterebbe un danno allo stesso utente, il quale è stato proprio lui ad aver agito in giudizio introducendo una causa di infimo valore economico. Di conseguenza, la domanda promossa di primo grado davanti al Giudice di Pace sarebbe considerarsi inammissibile. In secondo luogo, avuto riguardo alla natura della controversia, dato che la causa è insorta tra un utente di un servizio pubblico e una compagnia telefonica, la Cassazione sottolinea che la controversia ha identico oggetto rispetto a tante altre. Sulla base di ciò, il valore della causa deve essere individuato non solo nella pretesa dell’utente, ma anche in quella del gestore.

L’oggetto della presente vertenza, dunque, è da ricondurre a quello per cui il legislatore ha previsto le c.d. azioni di classe, consistenti in azioni collettive riservate agli utenti e ai consumatori, introdotte per ottenere l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del danno derivanti da inadempienze contrattuali dei gestori.

Sebbene l’azione di classe, generalmente collettiva, sia stata introdotta nelle ipotesi in cui il ricorso al Giudice sia troppo oneroso per un singolo individuo, la legge tuttavia non impone alcuna limitazione alla facoltà del soggetto di agire individualmente, senza alcun limite di valore. Pertanto, sebbene il ricorso proposto da Telecom sia stato accolto, la Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui è possibile promuovere un giudizio, seppur di infimo valore economico, purché la materia rientri tra quelle tutelabili mediante le azioni di classe.

 

 

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