News ITAPagabili gli assegni con firma apocrifa se la falsità non è evidente

di Cristina Cordaro

In tema di pagamento di assegni di conto corrente con sottoscrizione apocrifa, “la banca trattaria, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, ha il dovere di pagarlo se l’eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria”. È quanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 8731 depositata in data 3 maggio 2016, di fatto, confermando un ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Nello specifico, la vicenda oggetto della pronuncia in commento traeva origine dall’azione avviata dal correntista verso la propria banca per ottenere il risarcimento del danno relativo ad una serie di assegni portati allo sportello e regolarmente pagati, pur in presenza di una firma di traenza falsa.

La domanda veniva, tuttavia, rigettata sul rilievo che le alterazioni denunciate non fossero macroscopiche, non essendo la banca tenuta a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo dell’autenticità delle sottoscrizioni o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione.

In tale prospettiva, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono infatti tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, “potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso“.

In altre parole, dunque, l’ente creditizio può essere ritenuto responsabile non a fronte della mera alterazione del titolo, ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile “ictu oculi”, in base alle conoscenze del bancario medio.

In applicazione di tale principio, dovrà escludersi la responsabilità della banca tutte le volte in cui la falsità non sia visibilmente rilevabile dal confronto tra la firma apposta sul titolo e quella depositata dal cliente all’apertura del conto corrente, cd. “specimen”.

In linea di principio, tuttavia, la banca che riscontri movimenti di conto anomali, per le modalità e per l’importo, ovvero ritenga falsa la firma apposta su  un titolo di credito, sarà tenuta ad informare il cliente, al fine del riscontro della veridicità della richiesta prevenuta.

A ciò si aggiunga che, comunque, accanto al dovere di diligenza tipica del “buon banchiere”, desumibile dall’art. 1176, comma 2, del codice civile in tema di contratto di mandato, sussistono anche in capo al cliente obblighi di custodia e di controllo costante degli assegni presenti nel carnet secondo il principio di cooperazione del mandante nell’esecuzione del mandato.

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