News ITAOmicidio e lesioni personali stradali: tutto quello che c’è da sapere prima di mettersi alla guida.

Di Ilaria Totaro

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24 marzo 2016 è entrata in vigore la legge n. 41 del 23 marzo 2016 recante “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e al d.lgs. 28 agosto 2000 n. 274”.

La nuova legge apporta rilevanti modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada.

L’aspetto più innovativo della l. n. 41/2016 consiste nella introduzione di due nuove fattispecie di reato, ovvero l’omicidio stradale e le lesioni personali stradali gravi o gravissime.

Da un primo sguardo alla novella al codice penale, ciò che salta all’occhio sono le pene detentive molto elevate, premesso che si tratta di fattispecie colpose e che, purtroppo, sono connesse a violazioni del codice della strada molto diffuse tra i guidatori.

Più precisamente, l’art. 589bis (omicidio stradale) prevede che chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 2 a 7 anni.

Sono altresì previste delle pene più elevate nei seguenti casi:

a) in caso di tasso alcolico superiore a 1,5 g/l o di assunzione di stupefacenti la pena prevista è la reclusione da 8 a 12 anni (in questo caso l’arresto il flagranza è sempre obbligatorio);

b) nei casi di tasso alcolico tra 0,8 e 1,5 g/l, eccesso di velocità, semaforo rosso, circolazione contromano, inversione di marcia in prossimità di incroci, curve o dossi, sorpasso con linea continua, la pena è della reclusione da 5 a 10 anni.

L’art. 590bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime) dispone che chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da 3 mesi a 1 anno per le lesioni gravi e da 1 a 3 anni per le lesioni gravissime.

Parallelamente, anche il reato di lesioni personali stradali prevede delle aggravanti di pena: nei casi richiamati alla lettera a) di cui sopra, la pena prevista è la reclusione da 3 a 5 anni per le lesioni gravi e da 4 a 7 anni per le lesioni gravissime; nei casi di cui alla lettera b) invece, è prevista la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 3 anni per le lesioni gravi e da 2 a 4 anni per le lesioni gravissime.La nuova legge prevede infine che alla condanna o al patteggiamento consegua la revoca della patente per una durata variabile (da 10 a 30 anni nei casi di cui all’art. 589bis, da 5 a 12 anni nei casi di cui all’art. 590bis) a seconda della gravità del fatto e della condotta o dei precedenti del conducente.

Per entrambe le nuove fattispecie di reato, la legge n. 41/2016 introduce con gli artt. 589ter e 590ter un ulteriore aggravio di pena in caso di fuga del conducente: in tal caso la pena è aumentata da 1/3 a 2/3, non potendo – comunque – essere inferiore a 5 anni in caso di omicidio stradale e 3 anni in caso di lesioni stradali.

La nuova legge prevede infine che alla condanna o al patteggiamento consegua la revoca della patente per una durata variabile (da 10 a 30 anni nei casi di cui all’art. 589bis, da 5 a 12 anni nei casi di cui all’art. 590bis) a seconda della gravità del fatto e della condotta o dei precedenti del conducente.

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