News ITANo all’assegno di mantenimento per i figli universitari fuori corso

Particolare rilevanza assume la sentenza n. 1858 del 1 febbraio 2016 con cui la Corte di Cassazione Civile ha affrontato il tema del mantenimento dei figli maggiorenni iscritti all’università non ancora economicamente autosufficienti. Ai sensi degli articoli 30 Cost., 147 e 148 c.c., spetta ai genitori il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, nella prospettiva di garantire loro una adeguata formazione personale e professionale. L’obbligo di mantenere i figli, valido anche in pendenza di una separazione o di un divorzio, non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età del figlio, ma si protrae sino a quando il figlio non abbia ottenuto una propria autonomia economica.

Per giurisprudenza consolidata, infatti, il dovere di versare un contributo al mantenimento dei figli maggiorenni viene meno laddove il genitore obbligato provi che essi abbiano raggiunto l’indipendenza economica, percependo un reddito corrispondente alla professionalità acquisita in relazione alle normali condizioni di mercato, ovvero che essi si sottraggono volontariamente allo svolgimento di una attività lavorativa adeguata. Richiamando tale principio di diritto, la Suprema Corte con la sentenza in commento ha accolto la richiesta del coniuge, tenuto al mantenimento, ad essere liberato da ogni obbligo nei confronti dei figli maggiorenni che, avendo avuto l’opportunità di frequentare l’Università, non hanno saputo trarne profitto, prestando uno scarso rendimento. Ne consegue, pertanto, che il figlio maggiorenne che abbia superato solo pochi esami rispetto a quelli previsti dal corso di laurea oppure risulti essere iscritto fuori corso per più di una volta, perde il diritto ad essere mantenuto.

Di Roberta Trotta

 

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