News ITANivea Contro Neve: Un Giudizio Di Confondibilita’

di Federico Maffeis

Una rilevante decisione del Tribunale di Milano, cui la stampa ha dato ampio risalto, ha statuito la nullità del marchi “Neve” e “Neve Make up” in quanto confondibili con il più notorio marchio “Nivea ®” di proprietà del colosso tedesco Beiersdorf. Secondo i giudici milanesi, la parola Neve è confondibile con “Nivea®” in quanto quest’ultima deriva dal latino “niveus” che significa “bianco come la neve“. Con questa sentenza, il Tribunale di Milano precisa che la tutela riservata ai marchi registrati depone anche a favore dei consumatori, i quali vengono salvaguardati dalla confusione che potrebbero ingenerare in loro due prodotti simili contraddistinti da marchi simili. La novità risiede nel fatto che, ai fini della decisione, a nulla hanno rilevato altri fattori come ad esempio i canali di distribuzione attraverso i quali sono stati commercializzati i relativi prodotti, posto che rilevante è stata solamente l’associazione mentale dei due segni distintivi, che può avvenire nel consumatore anche in via subliminale per ragioni etimologiche o storiche della parola. La questione non è nuova in giurisprudenza. Il Tribunale di Roma, a differenza di quello milanese, non ha dichiarato la confondibilità dei marchi Carciofotto e Carcioghiotto, seppur foneticamente simili, in quanto trattasi di marchi deboli, ossia dotati di debole capacità distintiva perché caratterizzati da segni che descrivono il prodotto che contrassegnano, con la conseguenza che sarà sufficiente una minima variazione per non incorrere in contraffazione del marchio. Al contrario, è stato dichiarato confondibile dal Tribunale monzese il marchio Adilia con il marchio Adidas, entrambi per prodotti sportivi, in quanto marchi forti a cui è riservata una tutela più ampia, dal momento che una flebile somiglianza sarà sufficiente a integrare una violazione del marchio. In conclusione, ai fini dell’accoglimento della domanda di nullità di un marchio, i Giudici devono operare un giudizio di confondibilità, che inerisce non a un esame particolareggiato di ogni singolo elemento, ma bensì in una valutazione globale di diversi fattori, tra cui: la somiglianza tra i segni; il carattere distintivo del marchio anteriore; gli elementi grafici, visivi e fonetici dei segni in comparazione; la forza del marchio e, ultimo ma non meno importante, la categoria dei consumatori a cui sono destinati i prodotti e il mezzo attraverso il quale vengono commercializzati.

 

 

CHIAMA ORA!