News ITANews-homepageNel “Decreto Cura Italia” una escalation di proroghe e sospensioni a favore del Fisco.

di Francesca Solinas

Sospesi dall’08.03.2020 al 31.05.2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, e contenzioso tributario, da parte degli uffici degli enti impositori.

Nello stesso lasso temporale, l’Agenzia delle Entrate è esonerata dal fornire risposte alle istanze di interpello eventualmente presentate dai contribuenti ex art. 11 della Legge 212/2000.

È quanto disposto dall’art. 67 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato nella notte tra il 17 e il 18 marzo in Gazzetta Ufficiale.

Il successivo art. 68, a sua volta, sospende, con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, i termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione, in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Tuttavia, si evidenzia che i pagamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il mese successivo al suddetto periodo, con l’ulteriore precisazione che non verrà rimborsato quanto già versato.

Di converso, però, con rinvio all’art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, vengono ulteriormente allungati i termini di prescrizione e decadenza circoscritti alle attività espletate dagli uffici degli enti impositori.

Emerge, dunque, uno slittamento dei termini tributari fortemente sbilanciato a favore del Fisco.

Difatti, il secondo comma dell’art. 12 citato, sancisce -in deroga alle disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, L. 212/2000- che i termini di prescrizione e decadenza relativi ad attività svolte dagli uffici degli enti impositori, assistenziali, dagli agenti della riscossione, per i quali è  stata  disposta  la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari e che scadono entro il 31 dicembre del medesimo anno, sono prorogati di un biennio, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Sul fronte dei contribuenti, invece, si assiste ad una misura molto più ridotta, in quanto l’art. 83 del Decreto sospende solamente fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado, nonché il termine di cui all’articolo 17-bis, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, per presentare ricorso-reclamo (obbligatorio per le cause il cui valore non ecceda la somma di Euro 50.000,00), innanzi alle Commissioni tributarie Provinciali.

Nulla viene precisato in relazioni agli appelli e ai ricorsi per Cassazione.

Ne consegue che il Fisco gode di un lasso di tempo di due anni per accertare, liquidare, riscuotere, rispetto al termine (nettamente più breve!) di sospensione di un mese concesso ai contribuenti per difendersi.

In cambio (?), però, l’art. 71 riconosce una menzione sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ai contribuenti che non si siano avvalsi, rinunciandovi, delle sospensioni concesse.

Il testo definitivo del “Decreto Cura Italia” ha, pertanto, confermato lo squilibrio che già emergeva nella Bozza iniziale.

CHIAMA ORA!