News ITANegoziazione Assistita: accordo per il trasferimento dell’immobile, serve il notaio.

di Eleonora Bruno

Con la Sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che, nel caso in cui l’accordo di separazione preveda il trasferimento di un immobile, per la trascrizione del trasferimento occorre l’autentica di un pubblico ufficiale, poiché gli avvocati delle parti sono privi del potere di certificare le firme. In tale ipotesi, quindi, l’atto dovrà essere autenticato da un notaio.

La decisione in esame trae origine dalla mancata autentica delle sottoscrizioni dei due coniugi, in calce al verbale dell’accordo di separazione concluso ai sensi del D.L. n. 132/2014 convertito in L. n. 162/2014: in tale atto le parti avevano previsto il trasferimento in favore della moglie, della proprietà della quota di metà dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro pagamento di un corrispettivo. Tale scrittura veniva sottoscritta dagli stessi e la loro firma veniva autenticata dai rispettivi avvocati. L’atto veniva altresì sottoscritto dal notaio che procedeva con la lettura alle parti della scrittura, apponeva l’orario di sottoscrizione, tuttavia non inseriva il numero di repertorio né il numero di raccolta.

Successivamente, in sede di trascrizione, il conservatore rifiutava di trascrivere il verbale di accordo: seguiva un accertamento da parte del consiglio notarile, che riteneva il Notaio responsabile per non aver adempiuto alle indicazioni previste per l’autentica dalla L. n. 162/2014. Nello specifico al medesimo veniva contestato di aver effettuato un’autentica del verbale dell’accordo di separazione senza rispettare le modalità di cui all’art. 72 Legge notarile e senza procedere all’iscrizione a repertorio, alla conservazione dell’atto a raccolta, quindi senza eseguire la trascrizione, visto che tale incombente era stato espressamente posto a carico di uno dei coniugi.

Avverso tale provvedimento il notaio proponeva reclamo che, però, veniva rigettato, ritenendo la Corte Territoriale che il professionista avesse autenticato il verbale recante l’accordo di separazione consensuale in maniera difforme da quanto previsto dagli artt. 2703 c.c., 72 Legge notarile e 2657 c.c., ai fini della trascrizione. In particolare la Corte d’appello accertava che l’atto di trasferimento immobiliare impone l’autentica di cui all’art. 72 Legge notarile, per il controllo di legalità.

Il notaio impugnava tale ordinanza innanzi la Suprema Corte che, però, respingeva il ricorso.

Secondo la Cassazione, il D.L. n. 132/2014, convertito in L. 162/2014, ha introdotto il procedimento di negoziazione assistita e, in particolare, l’art. 5 prevede che l’accordo che compone la controversia, sia sottoscritto sia dalle parti che dagli avvocati che le assistono. Il comma 3 di tale articolo sancisce, poi, che, quando le parti, con l’accordo, concludono atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso è necessario che la sottoscrizione del processo verbale di accordo, venga autenticata da un pubblico ufficiale autorizzato a fare ciò. Nel disciplinare i poteri certificativi dell’avvocato in tale ambito, il legislatore ha rinviato a quanto previsto dall’art. 5: in caso di trasferimenti immobiliari, ai fini della trascrizione dell’accordo, occorre che la sottoscrizione del verbale sia autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non essendo riconosciuto un simile potere certificativo agli avvocati che assistono le parti. Ciò si evince anche dal disposto dell’art. 2657, I comma, c.c. secondo cui “la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente“.

In conclusione, quando nell’accordo è compreso un contratto o un atto soggetto a trascrizione, è necessaria l’autenticazione del processo verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

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