News ITAModello 730/2017 e Trusts sociali: un connubio perfetto per la beneficienza

Chi ha mai pensato di istituire un Trust per beneficienza?

Ebbene, l’avvicinarsi del termine ultimo per presentare la Dichiarazione dei Redditi 2017, potrebbe essere un’ottima opportunità.

La Legge n. 112 del 2016 (meglio nota come Legge “Dopo di noi”), infatti, prevede una serie di esenzioni tributarie a vantaggio di trusts che perseguano, come finalità esclusiva, l’inclusione sociale.

In particolare, trattasi di agevolazioni in favore dell’assistenza, della cura e della protezione di persone gravemente disabili, sebbene la legge preveda al riguardo determinate condizioni.

E invero, affinché possa operare il regime fiscale agevolato, è neccessario che la disabilità sia tale da sostanziarsi in una condizione di minoranza psicofisica, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, e che sia accompagnata, in alcune ipotesi, dalla totale assenza di sostegno familiare.

La Legge in commento, è giunta a riconoscere la possibilità di effettuare erogazioni liberali a vantaggio di Trusts che si prefiggano, appunto, lo scopo sopra descritto.

Nello specifico, oltre alla esenzione delle imposte indirette sulle erogazioni liberali, le donazioni e gli altri atti a titolo gratuito posti in essere nei confronti dei Trusts o dei fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario anche a favore di ONLUS riconosciute come persone giuridiche, che operano nel settore della beneficienza, è possibile, altresì, detrarre gli importi versati dal reddito imponibile del soggetto privato (anche diverso dalla persona fisica).

Siffatte erogazioni sono deducibili dal reddito, a decorrere dal periodo d’imposta 2016, con effetti già sul Modello 730/2017, nel rispetto di un duplice limite: 20% del reddito complessivo dichiarato e fino a 100.000,00 euro l’anno.

Per quanto concerne le modalità, è stato previsto un apposito Codice, identificativo dell’onere sostenuto, all’interno del “Quadro E” della dichiarazione.

La Circolare 7/E del 4 aprile 2017, ha precisato che il sostenimento dell’onere deve essere documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, di debito o prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte. Documentazione dalla quale deve emergere il carattere di liberalità del pagamento.

A voler tirare le somme, l’istituzione di Trusts aventi quale unica finalità la beneficienza, oltre a garantire le agevolazioni fiscali delineate dalla Legge sul Dopo di noi, è, in primis, una iniziativa degna di nota che merita di essere presa in considerazione.

Dunque, quale migliore occasione della prossima dichiarazione dei redditi?
di Francesca Solinas

CHIAMA ORA!