News ITAManto stradale sconnesso: al Comune la prova che la buca poteva essere evitata

di Federico Maffeis

In tema di risarcimento danni alla salute patiti in seguito ad una caduta, provocata dal manto stradale sconnesso, la recente Cassazione n. 17625 del 5.09.2016 ha ribadito un principio secondo cui, una volta accertato il nesso di causa con il danno subito, il danneggiato non deve dimostrare anche la pericolosità della cosa. La vicenda in commento trae origine da una controversia riguardante la caduta di un soggetto causata dal manto stradale sconnesso: il Comune in questione era stato convenuto in giudizio in qualità di custode, dal soggetto danneggiato.

La Corte d’Appello di Catanzaro aveva rigettato la domanda proposta dal danneggiato, erroneamente valutando che per superare la presunzione di colpa a carico del Comune, il danneggiato avrebbe dovuto dimostrare anche la pericolosità della buca. Al contrario, intervenuta a decidere, la Cassazione ha affermato che anche il proprietario di cose non oggettivamente pericolose (cosa c.d. inerte), quando è accertata la sussistenza del danno e di un valido nesso causale, può essere chiamato a rispondere ai sensi dell’articolo 2051 del codice civile. Infatti, prosegue la Cassazione, l’elemento della pericolosità della cosa è requisito per dimostrare l’esistenza del nesso di causa tra la cosa stessa e il danno, con la conseguenza che al danneggiato non è chiesta la prova della colpevolezza del custode, che si presume esistente: da parte propria quest’ultimo deve, invece, provare la colpevolezza del danneggiato (la buca era ad esempio facilmente evitabile?).

La decisione è stata rimessa alla Corte d’Appello di Catanzaro, chiamata a rivalutare la richiesta di risarcimento proposta ai danni del Comune, conformandosi all’orientamento indicato dalla Corte di Cassazione.

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