News ITANews-homepageUltime News Home PageLocazioni non abitative, la corsa a ostacoli per il nuovo credito di imposta

di Francesca Solinas

Per i mesi di marzo, aprile e maggio, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, potranno fruire di un credito d’imposta del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico, o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.

Il bonus si dimezza, nella misura pari al 30% del canone mensile versato, per i contratti di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività.

È quanto previsto dall’art. 31 della bozza del “Decreto Rilancio”.

La norma si rivolge ad una platea di beneficiari più ampia rispetto all’analoga misura introdotta dal predecessore “Cura Italia”.

Tra le new entry, meritano menzione gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale.

Tuttavia, sono stati introdotti diversi paletti per poter godere del beneficio.

  • Un primo limite riguarda l’ammontare dei ricavi e dei compensi.

Il nuovo credito d’imposta spetta, infatti, solamente agli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Accesso privilegiato è, invece, garantito alle strutture alberghiere, le quali possono beneficiare del credito d’imposta indipendentemente dal volume di affari registrato.  

  • Seconda condizione necessaria riguarda il superamento di un test di fatturato.

Per i soggetti locatari esercenti attività economica, il diritto al beneficio maturerà a condizione che nel mese di riferimento  abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi del 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

Il comma 10 della norma pone, inoltre, limitatamente ai canoni di locazione del mese di marzo, un espresso divieto di cumulo con il bonus botteghe e negozi di cui all’art. 65 del decreto Cura Italia.

Novità riguardano, altresì, le modalità di fruizione del credito d’imposta.

Il locatario, infatti, può scegliere di utilizzarlo (i) nella dichiarazione dei redditi, relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o (ii) in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni.

Inoltre, (iii) in luogo dell’utilizzo diretto, il beneficiario può optare per la cessione del credito d’imposta al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Rileva precisare che il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP e non è soggetto ai limiti di compensazione.

Ad ogni modo, tra nuovi ampliamenti e divieti, occorre attendere un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità attuative del bonus.

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