News ITAL’illegittimità del divieto di coltivazione di OGM: la sentenza della Corte di Giustizia sul caso C-111/2016

Il 13 settembre 2017 la Corte di Giustizia, nell’ambito della causa C-111/2016, ha stabilito che il divieto di coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) può essere applicato da uno Stato membro solo qualora sia scientificamente accertato «un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente» e che un tale divieto non può essere giustificato alla luce del c.d. principio di precauzione.

L’intervento della CdG si rendeva necessario a seguito del Decreto interministeriale del 12 luglio 2013, con il quale il Governo italiano vietava la coltivazione in Italia del mais “MON810” (OGM brevettato da Monsanto) la cui coltivazione in UE è autorizzata sulla base dei criterî stabiliti nella Dir. 90/220/CEE.

Tale divieto veniva giustificato dal Governo italiano alla luce dell’art. 54, Reg. n. 178/2002, relativo all’adozione di misure cautelari provvisorie quando la Commissione europea non abbia provveduto ad emanare misure d’emergenza necessarie ad evitare «un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente» quando questo sia manifesto (art. 34, Reg. 1829/2003).

In particolare, il Governo italiano evidenziava come la coltivazione di tale mais geneticamente modificato potesse comportare un grave rischio per l’agrobiodiversità. A sostegno di tale affermazione si rilevava come la stessa Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, utilizzando criterî di valutazione più recenti e severi di quelli della Dir. 90/220/CEE, individuasse il medesimo rischio con riferimento ad un mais geneticamente modificato biologicamente simile al MON810 (il Bt11), sicché, in attesa di più precise valutazioni scientifiche, si rendeva necessaria una qualche misura temporanea volta a limitare tali gravi rischi per l’ambiente.

La CdG, nell’ambito della causa C-111/2016, ha però considerato illegittimo il divieto del governo italiano in quanto le misure di cui all’art. 34, Reg. 1829/2003 e quindi le misure cautelari provvisorie dell’art. 54, Reg. n. 178/2002, devono essere emanate unicamente sulla base di evidenze scientifiche e non di meri indizî. A nulla è valso il tentativo del Governo italiano di appellarsi al principio di precauzione ex art. 7, Reg. 178/2002, che autorizza all’emissione di «misure provvisorie di gestione del rischio» in caso di «incertezza sul piano scientifico». Il legislatore dell’UE, ha evidenziato la CdG, ha «fissato all’art. 34, Reg. 1829/2003 una regola precisa ai fini dell’adozione di misure d’emergenza secondo le procedure di cui agli artt. 53 e 54, Reg.178/2002», «definendo così con precisione il livello di rigore al quale è soggetta l’adozione di tali misure» e tale livello non può essere abbassato dal principio di precauzione, pur rimanendo quest’ultimo un principio generale della legislazione alimentare.
di Lorenzo Vittorio Labruna

 

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