News ITANews-homepageLicenziamento per matrimonio: nullo solo per le lavoratrici

di Jessica Bernardeschi

L’art. 35 del Decreto Legislativo n. 198/2006 (il c.d. Codice delle pari opportunità) prevede il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, presumendo come tale quello intercorrente dalla data delle pubblicazioni sino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso.

Su tale disposizione si è pronunciata la Cassazione, con la sentenza n. 28926 del 12 novembre 2018, escludendo che la non applicabilità di questa al lavoratore possa costituire una discriminazione, sulla base della lettura della stessa quale approdo alla tutela costituzionale assicurata alla lavoratrice.

La Corte ricorda che nella summenzionata norma confluiscono gli artt. 1,2 e 6 della legge n. 7/1963 (abrogata dall’art. 57 del d.lgs. 198/2006), emanata quale risposta alla prassi di quegli anni per cui si provvedeva al licenziamento delle donne in procinto di sposarsi. La previsione di questa maggior tutela risulta sorretta da una pluralità di principi costituzionali, tra i quali ad esempio l’art. 2 (garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo), l’art. 3 (principio di uguaglianza sostanziale mediante la rimozione di ogni ostacolo) e l’art. 4 (proclamazione del diritto al lavoro tra i principi fondamentali).

Tali principi, impongono alla legge di impedire che la maternità (e tutto ciò che è strettamente connesso alla cura del bambino) possa comportare conseguenze negative e discriminatorie per la lavoratrice.

La Corte si è poi interrogata sull’eventuale contrasto della norma con quanto previsto dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, rispondendo in senso negativo. L’art. 23 prevede infatti che per poter conciliare la vita familiare e professionale, ogni persona ha diritto a non essere licenziata per un motivo legato alla maternità. A tal proposito, si segnala che la CEDU in una sentenza recente ha ribadito che il congedo di maternità mira a permettere alla madre di riprendersi dal parto e di allattare il bambino e per questa sua natura non può che essere ricollegata alla sola donna, non trovandosi donne e uomini nella stessa situazione.

Nella ricostruzione così operata dalla Corte il congedo di paternità assume, quindi, una funzione prettamente sussidiaria nei casi in cui la madre non possa assolvere alla funzione prioritaria su descritta.

Pertanto, la previsione normativa esaminata risulta assolutamente legittima sia per l’ordinamento interno, sia per quello europeo.

CHIAMA ORA!