News ITANews-homepageUltime News Home PageL’esperibilità del regolamento necessario di competenza per censurare la mancata integrazione del contraddittorio

di Charlotte Ravenna

In fatto: Con ordinanza del 26 giugno 2018 il Tribunale ordinario di Napoli Nord negava la propria competenza per materia e per territorio individuando quale giudice competente la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Napoli. Infatti, sebbene gli attori avessero richiesto l’autorizzazione al rinnovo della notifica dell’atto introduttivo nei confronti di una delle parti convenute la quale ­– diversamente dalle altre – non si era costituita, il giudice adito aveva esaminato in primis l’eccezione di incompetenza, ritenendola preliminare perfino rispetto alla verifica della regolarità del contraddittorio. Gli attori impugnavano l’ordinanza tramite regolamento necessario di competenza contestando ­– in sostanza ­– la violazione del principio del contraddittorio: come sostenuto dai ricorrenti, infatti, non esistevano altri mezzi di impugnazione esperibili contro l’ordinanza de qua.

Il ricorso così impostato ha permesso alla Corte di Cassazione – con ordinanza n. 7055 del 12 marzo 2020 – di dirimere una questione di notevole importanza: la possibilità di denunciare vizi rituali diversi, pregiudiziali alla valutazione della competenza stessa, tramite il regolamento necessario di competenza.

In primo luogo, la Corte ha sottolineato la pregiudizialità della questione relativa alla regolare instaurazione del contraddittorio che, come sostenuto dai ricorrenti, doveva effettuarsi preliminarmente all’accertamento della competenza. A tal proposito, la Suprema Corte ha richiamato un consolidato orientamento secondo cui “la questione relativa alla nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio riguarda la valida costituzione del rapporto processuale, sicché deve essere esaminata prima della questione di giurisdizione, la quale presuppone pur sempre l’instaurazione di un valido contraddittorio tra le parti” (Cass. n. 2201/2016). Orbene, tale principio può essere agevolmente esteso anche alla competenza: posto che la regolare strutturazione del contraddittorio rappresenta un “presupposto ineludibile” rispetto alla questione di giurisdizione, lo stesso deve valere “per una questione gradualmente successiva rispetto a quella di giurisdizione, come appunto la questione di competenza” (Cass. n. 7055/2020).  

Ciò premesso, l’attenzione è stata posta sulla possibilità di esperire il regolamento necessario di competenza per censurare la mancata integrazione del contraddittorio. Come si evince dall’iter argomentativo seguito dalla Corte, la potestà giurisdizionale del giudice “scatta quando la lite concretamente sussiste, ovvero quando sussistono parti che si contrappongono” ed è solo allora che “il giudice è abilitato a prender cognizione di tale sua potestà, accertando la sussistenza della giurisdizione e della competenza” (Cass. n. 7055/2020). Ne consegue l’impossibilità di qualificare la regolare strutturazione del contradditorio quale questione astratta ed estranea alla verifica della competenza: la Suprema Corte ha così stabilito che il regolamento necessario di competenza è esperibile anche per censurare la mancata integrazione del contraddittorio dal momento che la stessa rientra in ciò che attiene “in modo diretto e necessario alla competenza”.

CHIAMA ORA!