News ITALe dichiarazioni di terzi nel processo tributario: una pietra miliare.

di Francesca Solinas

Tra gli argomenti più caldi e affascinanti che contraddistinguono il giudizio sui tributi merita menzione il divieto di prova testimoniale, tassativamente sancito dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Siffatto limite probatorio apre lo scenario ad un altro tema squisitamente tributario e al primo strettamente connesso: l’ingresso, all’interno del nostro processo, delle dichiarazioni rese in fase preprocessuale da soggetti terzi rispetto alle parti principali.

La quinta Sezione Tributaria della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18065 del 2016, pubblicata lo scorso 14 settembre, ha confermato l’orientamento già espresso in precedenti pronunce, garantendo anche al contribuente, al pari dell’Amministrazione finanziaria, la possibilità di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, con il valore probatorio proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione.

In realtà, tali dichiarazioni hanno sempre trovato ingresso, seppur indirettamente, nel processo tributario, però solo per supportare le ragioni dell’Ente impositore, al quale specifiche disposizioni legislative consentono, in corso di verifica, di invitare ogni altro soggetto a fornire informazioni e/o chiarimenti relativi ad operazioni di accertamento e a determinati rapporti intrattenuti con il contribuente (art. 51, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 e art. 32, comma 8 bis, D.P.R. n. 600/1973).

Siffatta disparità processuale era stata, inoltre, giustificata dalla Corte Costituzionale la quale, con la nota sentenza n. 18 del 2000, aveva riconosciuto agli organi dell’Amministrazione Finanziaria la possibilità di introdurre nel processo de quo le dichiarazioni rese da terzi a carico del contribuente, seppur quest’ultimo non potesse avvalersi, per contestarne l’efficacia probatoria, della prova testimoniale, affermando che ciò non fosse in contrasto né con il principio di eguaglianza né con il diritto di difesa del contribuente medesimo.

Ben si comprende, pertanto, lo squilibrio che una simile situazione generava tra parte pubblica e parte privata.

E invero, proprio per equilibrirare queste posizioni processuali tra loro sbilanciate, gli Ermellini hanno concesso anche al contribuente lo stesso potere di cui gode l’Ufficio, in tal modo dando “concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali nonché l’effettività del diritto di difesa” (da ultimo, Cass., sez trib., sent. n. 18065 del 2016).

 

 

 

 

 

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