News ITANews-homepageL’autonoma risarcibilità del danno da lesione del diritto di autodeterminazione terapeutica

di Lorenzo Labruna

 

L’evoluzione dell’approccio terapeutico verso il modello della c.d. medicina collaborativa ha portato alla progressiva valorizzazione degli obblighi informativi in capo al medico, ciò al fine della promozione di un ruolo più attivo dell’assistito nella scelta della terapia.

Con la recente Sentenza n. 7248 del 23 marzo 2018, la corte di Cassazione ha confermato come la violazione di tali obblighi possa essere fonte autonoma di responsabilità non patrimoniale per la lesione del diritto all’autodeterminazione. Nel caso in commento una paziente chiedeva al proprio ginecologo il risarcimento dei danni – patrimoniali e non – per la nascita del figlio con una grave sofferenza fetale e conseguente anossia da parto. La paziente aveva precedentemente subito la somministrazione di una terapia farmacologica induttiva del travaglio, senza però che fosse stata adeguatamente informata dei rischi tipici connessi a tale pratica medica.

La corte d’Appello, pur avendo accertato l’assenza di un valido consenso informato, aveva respinto la risarcibilità ex se di tale violazione ed aveva al contempo escluso il nesso eziologico fra la condotta del ginecologo e le patologie successivamente riscontrate nel neonato.

Vice versa, il Giudice di legittimità ha riconosciuto l’autonoma rilevanza – ai fini risarcitori – della violazione dell’obbligo informativo del medico. Secondo la Corte, l’assenza di consenso informato può dare luogo a due tipi di danno. Nel primo, il pregiudizio si configura nelle conseguenze invalidanti della procedura medica ed il risarcimento è dovuto quando il paziente – se fosse stato correttamente informato – avrebbe rifiutato di sottoporsi alla terapia. Nel secondo tipo di danno, invece, il pregiudizio consiste nella violazione del diritto all’autodeterminazione ex se. In questo caso il risarcimento è svincolato dalle eventuali conseguenze dell’intervento e, per la sua configurazione, è sufficiente che la violazione dell’onere informativo abbia compresso la libertà di scelta del paziente in ordine alla sottoposizione del proprio corpo alla terapia. (inter alia, Cass. 24074/17 e 16503/17).

Più precisamente, il paziente ha il diritto a «conoscere con la necessaria e ragionevole precisione le conseguenze dell’intervento medico, onde prepararsi ed affrontarle con maggiore e migliore consapevolezza». È dunque configurabile la sussistenza di un danno non solo quando l’assenza di informazione si sia concretizzata in una patologia, ma anche semplicemente quando l’omissione del medico non abbia permesso al paziente di valutare adeguatamente le conseguenze della terapia.

 

 

 

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