News ITALa truffa è “bella” quando dura poco

di Rosario Rosanova

 

La gente voleva da me qualcosa in cambio di niente. Io davo loro niente… in cambio di qualcosa”: sono le dichiarazioni rilasciate ai giornalisti da uno dei più grandi truffatori della storia, mentre spegneva le candeline per il suo centesimo compleanno. I tratti comuni dei truffatori: non usano violenza né sulle persone né sulle cose. Non strappano e non scippano. Non distruggono e non incendiano. I truffatori, “semplicemente”, ingannano. L’arma di ogni truffatore è spesso un prodigioso intruglio: composto da  intelligenza, ingegno, creatività e perfino di genialità.

Attualmente, il nostro codice penale prevede che l’ imbroglione debba provare due tipi di dolori: quello della reclusione (da sei mesi a tre anni) e quello della multa (da 51 a 1.032 euro). Ovviamente ci sono casi più gravi per i quali si può arrivare ad essere condannati fino a cinque anni di prigionia.

L’articolo 640, comma 1, c.p., dà un volto al truffatore: è colui che “con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Da diversi anni studiosi e giudici riconoscono l’esistenza di un particolare tipo di truffa, che viene chiamata a consumazione prolungata. In estrema sintesi e con un approccio elementare, va detto che il problema sta tutto nel determinare esattamente il momento consumativo del reato. In altre parole: quando inizia e quando finisce la truffa? La questione è importante perché soltanto con la determinazione precisa del momento finale decorre il termine per la prescrizione del reato stesso. La truffa prolungata assomiglia all’elastico che tutti almeno una volta abbiamo allungato tra le mani: si parte dal punto A per arrivare a prolungarlo fino al punto B: ecco, scrivono i giuristi, è dal punto B che parte il termine per il decorso della prescrizione.

Altra cosa, invece, è la truffa continuata: è il caso di un soggetto che durante l’anno viaggia più volte in treno senza biglietto. Qui, dicono i giudici, siamo di fronte a più truffe unite da un unico disegno e perciò deve trovare applicazione l’articolo 81 del codice penale. Il soggetto, ogni volta che viaggia senza “valido titolo”, realizza una truffa che è autonoma rispetto alla successiva; e così via. In questo caso, quindi,  ogni singola truffa ha il suo termine (autonomo) di prescrizione: il nostro viaggiatore realizza più violazioni, in tempi diversi, della stessa disposizione di legge. Se invece il soggetto fa carte false per ottenere dei finanziamenti pubblici che non gli spettano, e se tali finanziamenti gli vengono effettivamente versati sul conto ogni mese, allora, per molti studiosi, siamo di fronte alla truffa a consumazione prolungata. Pertanto, in base a questa tesi, non siamo di fronte a più truffe, ma ad una sola che si protrae (appunto, si prolunga) nel tempo. E se è una sola truffa, allora vi è un solo termine di prescrizione.

È facile intuire come non sia semplice distinguere la truffa prolungata dalla truffa continuata. Non lo è per i grandi giuristi, figuriamoci per chi scrive. Anzi, a mio modesto parere, i casi in cui si possa contestare una truffa prolungata sono davvero pochi e di tale concetto non se ne deve abusare. Anche perché, in mancanza di parametri sicuri di demarcazione, tale concetto sembra essere la brutta copia della truffa continuata. Quest’ultima nasce per rendere ragionevole la risposta punitiva dello Stato; viceversa,  il concetto di truffa a consumazione prolungata pare vada nella direzione che avrebbe scelto il feroce legislatore Dracone. Ecco spiegato il titolo di questo modesto articolo. Che avrei voluto continuare, ma non prolungare.

 

 

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