News ITANews-homepageLa ripartizione dell’onere della prova nella responsabilità da prodotto difettoso

di Rosa Pantone

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 20 novembre 2018, n. 29828 – prendendo le mosse dalla domanda di risarcimento del danno formulata dal ricorrente, subìto in conseguenza di un sinistro causato dall’esplosione anticipata di un fuoco pirotecnico – si pronuncia sulla ripartizione dell’onere probatorio nella responsabilità da prodotto difettoso.

In particolare, gli Ermellini, nella fase preliminare del loro iter argomentativo, definiscono difettoso non ogni prodotto insicuro bensì quel “prodotto che non offra la sicurezza che ci si può legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, alla sua presentazione, alle sue caratteristiche palesi alle istruzioni o alle avvertenze fornite, all’uso per il quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato, ai comportamenti che in relazione ad esso si possono ragionevolmente prevedere, al tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione”.

In ordine all’onere della prova – rispetto a quanto affermato nei precedenti orientamenti giurisprudenziali in virtù dei quali il danneggiato avrebbe dovuto provare il solo danno – incombe su quest’ultimo la prova del danno, il difetto (che deve aver provocato effetti di carattere materiale o fisico) e il nesso eziologico tra difetto e danno. Sul produttore, invece, incombe la “prova liberatoria”, consistente nella dimostrazione che il difetto non esisteva al momento in cui è stato messo in commercio il bene ovvero che il difetto medesimo non poteva essere riconoscibile e/o individuabile in base alle conoscenze tecnico/scientifiche del tempo in cui il bene medesimo è stato prodotto.

In altri termini, secondo l’ orientamento giurisprudenziale introdotto con la sentenza in esame, la responsabilità da prodotto difettoso integra una responsabilità presunta e non oggettiva ovvero la prova della difettosità del prodotto può essere data anche per presunzioni semplici ai sensi dell’art. 2729 cod. civ.

Il Giudice, pertanto, acquisita tramite fonti materiali di prova la conoscenza di un fatto secondario, può dedurre l’esistenza di un fatto ignoto a condizione che le presunzioni abbiano il requisito della gravità, della precisione e della concordanza “giacché gli elementi che costituiscono la premessa devono avere il carattere della certezza e della concretezza, essendo invero inammissibile la c.d. praesumptio de paesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivare da essa un’altra presunzione”.

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