News ITALa nuova riforma sulla legittima difesa: presunzione di innocenza?

di Elisa Guarrera

 

La scriminante della legittima difesa dell’art. 52 c.p. prevede che in presenza di un diritto, proprio o altrui, che merita tutela, nonché del pericolo attuale di un’offesa ingiusta e di una proporzione tra offesa e difesa, un fatto di per sé costituente reato, resti impunito, perché “giustificato”. Di recente il tema ha aperto un dibattito a seguito della proposta di una riforma legislativa.

La Camera dei Deputati ha infatti approvato le modifiche all’art. 52 c.p. e all’art. 59 c.p. stabilite nella Commissione di Giustizia della Camera, ampiamente discusse, ma infine approvate con 225 voti favorevoli, 166 contrari e 11 astenuti. Si attende adesso il vaglio da parte del Senato.

Tra le novità della riforma ha creato maggiore scalpore l’ampliamento dei confini della legittima difesa nei casi in cui l’aggressione, in casa, in ufficio o in negozio, sia stata posta in essere in un tempo “di notte”. Ebbene sì, è stato dato il via libero alle “sparatorie in pigiama” laddove si reagisca ad una aggressione nel proprio domicilio o nel luogo di esercizio di un’attività imprenditoriale nelle ore notturne, considerate più suscettibili di causare turbamento e paura.

Ancora legittima difesa è considerata la reazione ad un’intrusione violenta o effettuata con minaccia o inganno. L’art. 59 viene poi modificato nel senso di escludere ogni colpa dell’agente quando l’errore è conseguenza del grave turbamento psichico causato dalla persona contro la quale è diretta la reazione in situazioni comportanti un pericolo attuale per la vita, per l’integrità fisica, per la libertà personale o sessuale.

Infine, interessante è la modifica relativa all’onorario e alle spese spettanti al difensore della persona dichiarata non punibile che spetteranno interamente allo Stato.

Tra favorevoli e contrari questa riforma ha destato parecchi dibattiti. Mentre da un lato l’intento del legislatore sembrerebbe quello di ridurre ai minimi termini lo spazio di discrezionalità dei giudici, ampliando i confini della scriminante fino a concepire una sorta di presunzione di legittima difesa, dall’altra parte c’è invece chi ritiene che lo spazio di discrezionalità dei Tribunali possa aumentare dall’inserimento di formule quali “grave turbamento psichico”, per cui la linea di demarcazione rispetto all’omicidio colposo sarebbe lasciata interamente alla discrezionalità del giudice.

 

 

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