Ultime News Home PageLa dimensione del diritto all’oblio all’interno degli archivi informatici

Con la recente ordinanza del 27.03.2020 n. 7559, la Corte di Cassazione ha posto l’attenzione sulla dimensione assunta dal diritto all’oblio, quale “diritto ad essere rappresentato con la propria identità ed a non vedere quindi travisato o alterato all’esterno il proprio patrimonio intellettuale, etico, ideologico, professionale”, all’interno del mondo digitale, unitamente alla permanente disponibilità ed accessibilità, anche in astratto, di una notizia passata inserita negli archivi online di testate giornalistiche, nonché la possibile conseguente “distorsione dell’immagine del soggetto, costruita col tempo dopo la vicenda ormai dimenticata, provocata dalla riemersione della notizia”. Le Sezioni Unite avevano già affermato la necessità di un corretto bilanciamento tra il diritto all’oblio e il diritto di diffondere nuovamente una notizia passata (la c.d. rievocazione storiografica), nel caso in cui si fosse ravvisato “un interesse concreto ed attuale” della collettività a conoscere nuovamente la notizia sia per ragioni di notorietà, sia per il ruolo pubblico rivestito dal soggetto protagonista (Cass. SU, 22.07.2019 n. 19681). Orbene, nel caso di specie la Corte si è chiesta in primis se il diritto all’oblio possa ritenersi tutelato quando una notizia si trovi all’interno di un archivio online con una funzione documentaristica e conservativa (e non quale, invece, perdurante attualità del dato oggetto del diritto cronaca) ed in secundis se, a causa della maggiore facilità con cui è possibile accedere a questa tipologia di archivio, detta notizia possa ritenersi maggiormente lesiva del trattamento del dato. Posto che nel caso di cui si tratta il protagonista era un importante imprenditore operante su scala nazionale, la  Corte ha affermato che “nel bilanciamento dei contrapposti interessi sussiste e permane l’interesse della collettività, ed in particolare del mondo economico, di “fare memoria” di vicende rilevanti per un soggetto che si presenta come primario centro di imputazione di interessi economici rilevanti per la collettività“, ricordando che “proprio  tra tutti i dati personali, quelli interessanti l’attività economica esercitata offrono la maggior resilienza all’azione di compressione esercitabile a tutela della riservatezza dei soggetti cui i dati pertengono”. Pertanto, la Corte ha ritenuto che la deindicizzazione operata dalla società, unitamente allo spontaneo aggiornamento dell’articolo oggetto della controversia, sia stata una misura di protezione del singolo “ponderata ed efficace”, nonché una soluzione idonea a bilanciare  “i contrapposti interessi in gioco, conservandosi il dato pubblicato, ma rendendolo accessibile non più tramite gli usuali motori di ricerca, bensì, esclusivamente, dall’archivio storico ed al contempo garantendo la totale sovrapponibilità, altrimenti irrimediabilmente compromessa, fra l’archivio cartaceo e quello informatico del medesimo quotidiano, nonchè il diritto della collettività a poter ricostruire le vicende che avevano riguardato di detto imprenditore”.

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