La depenalizzazione della falsificazione dell’assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità.

di Jessica Bernardeschi

Con sentenza n. 40256/2018, le Sezioni Unite Penali si sono occupate della questione relativa alla riconducibilità della falsità commessa su assegno bancario munito di clausola di non trasferibilità alla fattispecie regolata dall’art. 485 c.p., che disciplina la falsità in scrittura privata (oggetto di recente depenalizzazione ad opera del D.lgs. n. 7/2016), oppure all’art 491 c.p. che invece configura il reato di falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito. 

A seguito dell’abrogazione del primo articolo in questione, l’art. 491 c.p. (precedentemente rubricato “Documenti equiparati agli atti pubblici effetti della pena”) è stato riscritto mantenendo il rilievo penale della falsificazione di “testamento olografo, cambiale o altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore” e punisce la sola falsificazione, non rilevando l’effettivo utilizzo del titolo contraffatto. Vale la pena chiedersi quale sia il bene giuridico che tale norma incriminatrice intende tutelare e, secondo le Sezioni Unite, esso consiste nel “maggior pericolo di falsificazione insito nel regime di circolazione dei titoli trasmissibili mediante girata”.

Alla luce di ciò, poiché lo scopo della clausola di non trasferibilità è quello di immobilizzare il titolo nelle mani del portatore, impedendo di fatto la libera circolazione dell’assegno, e consentendo al più una girata in senso tecnico al banchiere per l’incasso (trattasi di “girata impropria” poiché ha natura di semplice mandato a riscuotere), ne deriva che la condotta di falsificazione di assegno provvisto di tale clausola, non possa essere ricondotto alla fattispecie prevista dall’art. 491 c.p., il quale invece prevede che vi sia il pericolo di falsificazione connaturato alla circolazione del titolo.

In conclusione, le Sezioni Unite affermano che tale condotta, in quanto riconducibile all’ormai abrogata fattispecie prevista dall’art. 485 c.p. è penalmente irrilevante costituendo un illecito amministrativo. 

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